Personale

Tra i posti indisponibili alla dirigenza rientrano anche i contratti a termine

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di Michele Nico

Mentre la riforma della dirigenza è stata di fatto bloccata dalla pronuncia della Consulta n. 251/2016 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità della legge delega 124/2015, d'altro canto permangono i vincoli stringenti posti dal legislatore in vista del riordino dei ruoli dirigenziali, con l'effetto paradosso di penalizzare in modo grave e pesante le amministrazioni locali.
Nello specifico, la permanenza in vigore dell'articolo 1, comma 219, della legge 208/2016, oltretutto interpretata in modo restrittivo dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, fa obbligo agli enti di rendere indisponibili le posizioni dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015 – in attesa, a questo punto, di un'improbabile adozione dei decreti per la riforma della dirigenza – rendendo sempre più difficoltoso il funzionamento della macrostruttura specie nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, ove il peso della dirigenza influisce in modo sostanziale e non surrogabile nell'organizzazione degli uffici a presidio dell'azione amministrativa e dei servizi erogati al territorio.

Il quesito del Comune
È indicativo che nel quesito formulato alla Corte di conti, Sezione di controllo per il Veneto, in sede di deliberazione n. 56/2017/PAR del 31 gennaio 2017, un Comune chiede se nel vincolo di indisponibilità previsto dal suddetto comma 219 debbano ritenersi rientranti anche i posti di qualifica dirigenziale che, alla data del 15 ottobre 2015, risultavano coperti con incarichi a tempo determinato conferiti ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico degli enti locali, rappresentando nel contempo alla Sezione che l'indisponibilità di tali posti in organico verrebbe a «porre l'Amministrazione comunale in gravissima difficoltà per l'impossibilità giuridica di disporne validamente la copertura mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro ad hoc (a tempo indeterminato o a tempo determinato)».

L'orientamento dei giudici
I giudici contabili, dopo aver tratteggiato la ratio legis del disposto contenuto nella legge di stabilità 2016, evocano alcuni precedenti giurisprudenziali in materia e, segnatamente, la delibera n. 73/2016/PAR della Sezione Puglia, che aveva già a suo tempo osservato come la fattispecie degli incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all'articolo 110, comma 1, del Tuel non rientrano tra le eccezioni previste dal comma 219 della legge 208/2015, di modo che la previsione apposta in chiusura al comma assume valenza inderogabile e imperativa («In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma»).

Vincoli stringenti
Non solo, quindi, il comma 219 reca un vincolo di indisponibilità apposto in deroga al principio di retroattività per il fatto di stabilire la cessazione ex lege e la risoluzione di diritto degli eventuali contratti stipulati nell'arco temporale dal 15 ottobre 2015 al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge 208/2015), ma per di più quel medesimo vincolo non soffre eccezioni di sorta, anche là dove gli incarichi siano stati conferiti a personale non dirigenziale, come nella fattispecie ex articolo 110, comma 1, del Tuel.
In altre parole, la figura dei dirigenti a contratto non rientra tra le tipologie escluse dal comma 219 che rappresentano un "numero chiuso", non suscettibile di ampliamento né da parte della magistratura contabile, né tanto meno dall'interprete tenuto ad applicare la norma in parola.
Per questa ragione il collegio, pur comprendendo la difficoltà in cui si possono venire a trovare gli enti che, nel corso del tempo, hanno fatto (pur legittimamente) ricorso alla tipologia di contratto a termine per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale, non esita a fornire un riscontro dirimente sostenendo che «la disposizione che impone il vincolo non lascia margine a una diversa e più favorevole interpretazione».

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