Personale

Salario accessorio bloccato anche nel 2017

di Gianluca Bertagna

Nonostante la tardiva approvazione dei decreti attuativi della riforma Madia, continua, anche nel 2017, il blocco al salario accessorio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il chiarimento arriva dalla Corte dei conti della Puglia, con la deliberazione n. 6/2017, con la quale si rinvengono ben cinque motivi di continuità anche nel nuovo esercizio dell'efficacia dell'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, che pone un tetto al trattamento accessorio e l'obbligo di riduzione dello stesso in base alle cessazioni del personale dal servizio.

La sentenza della Consulta
I magistrati contabili, evidenziano innanzitutto come la disposizione in esame confermi il limite di spesa per il trattamento accessorio del personale dipendente «nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della L. 7/08/2015 n. 124». Il principale scoglio da superare è capire se ciò rimane valido anche di fronte alla Sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, che ha dichiarato l'illegittimità di alcuni articoli della legge 124/2015. È proprio su questo aspetto che si muovono le motivazioni della delibera della Corte dei conti della Puglia per ritenere pienamente applicabile, anche nel 2017, il blocco ai fondi del salario accessorio.
Innanzitutto, viene ricordato che il Consiglio di Stato, nel recente parere reso in data 9 gennaio 2017, ha rilevato che i decreti legislativi, emanati in attuazione della legge n. 124/2015, «restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati».

Gli altri motivi
In secondo luogo, a suggellare la continuità del vincolo, si sottolinea che la cessazione degli effetti di una norma può discendere solo dalla volontà espressa o tacita del legislatore ed allo stato attuale non risulta intervenuta né un'espressa abrogazione normativa del comma 236 che contiene, come noto, un richiamo ai predetti decreti legislativi, né l'introduzione di altre disposizioni incompatibili o volte a disciplinare interamente la materia.
Per individuare il terzo motivo a favore della vigenza del blocco, i magistrati della Puglia, invocano la deliberazione della Corte dei conti del Veneto n. 378/2016, nella quale era stato specificato che «la legge di stabilità 2016 non prevede un orizzonte temporale precisamente definito come quello previsto dal Legislatore del 2010».
A questo deve, anche, aggiungersi che la norma in esame è espressamente finalizzata ad «esigenze di finanza pubblica» e che spetta soltanto al legislatore valutare se, eventualmente, ritenerle superate, sottolineando che l'analoga disposizione di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010, era stata dichiarata costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 178/2015 della Consulta.
Da ultimo, il quinto sulla permanenza del blocco, risiede nel fatto che il ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, con circolare n. 26 del 7/12/2016, nel fornire indicazioni ed istruzioni per la predisposizione dei bilanci di previsione 2017 di enti ed organismi pubblici, richiama, integralmente, per la disciplina del trattamento accessorio del personale la circolare n. 12/2016, inerente il bilancio di previsione 2016 e che dedicava un apposito paragrafo proprio al comma 236 dell'articolo 1 della legge 208/2015, quale «nuova misura di contenimento della spesa».
Insomma, da qualunque parte la si guardi sembra proprio che il trattamento accessorio continui a rimanere ancorato al valore del 2015 e all'obbligo di riduzione in base alle cessazioni, non sostituite, dei dipendenti.

La delibera della Corte dei conti Puglia n. 6/2017

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