Fisco e contabilità

Anticipazioni di liquidità solo per debiti commerciali - Le Faq di Ifel in vista del termine del 7 luglio

di Patrizia Ruffini

L'anticipazione di liquidità introdotta dal Dl 34/2020, a differenza di quella del Dl 35/2013, può essere utilizzata solo per i debiti commerciali. Nel caso di debiti fuori bilancio è necessario che il riconoscimento avvenga entro la data di presentazione dell'anticipazione; i debiti devono essere inoltre certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2019 e le fatture presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali. In un documento con 58 Faq pubblicato sul sito, la Fondazione Ifel mette a disposizione degli enti interessati i chiarimenti utili a dirimere i dubbi sull'operazione che questa settimana è destinata a tenere banco, vista il termine di presentazione del 7 luglio 2020 (articolo 116 del Dl 34/2020).

Il Decreto Anticrisi, a differenza del Dl 35/2013 che non si limitava ai debiti commerciali, specifica che l'anticipazione può essere richiesta solo per pagare «debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali». L'importo massimo dell'anticipazione è dunque pari all'ammontare dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019, come rappresentati nella piattaforma crediti commerciali.

Non è escluso dall'operazione il debito verso altri enti (come la Regione) purché di natura commerciale, certo liquido ed esigibile al 31.12.2019, nonché presente o caricabile in Pcc.

Si può poi chiedere l'anticipazione anche per le fatture commerciali che il fornitore ha ceduto pro soluto al cessionario (istituto di credito). In questo caso, specifica Ifel, l'ente locale non dovrebbe eseguire alcuna operazione manuale sulla piattaforma, dal momento che ordinerà il pagamento attraverso Siope+, specificando il codice fiscale dell'istituto di credito. La Pcc registrerà dunque come nuovo beneficiario il cessionario, in luogo del cedente che aveva emesso la fattura.

Possono essere inseriti anche i debiti commerciali maturati al 31.12.2019 ma non presenti in piattaforma perché non hanno fattura elettronica, previo inserimento in Pcc della fattura (cartacea) o del documento equivalente corrispondente (purché ricevuto prima del 31 dicembre 2019).

Qualora vi siano disallineamenti fra le registrazioni contabili e le informazioni registrate in Pcc, il Comune può procedere alla richiesta di anticipazione previa operazione di allineamento, almeno con riguardo al debito/fatture che intende selezionare ed includere nella Dichiarazione Pcc dei debiti. L'ente, precisa Ifel, è tenuto ad allineare i dati della Pcc con quanto risulta nella propria contabilità e, in ogni caso, Cdp verificherà l'avvenuto pagamento delle fatture attraverso le informazioni registrate in piattaforma crediti commerciali.

Sull'operazione non è necessario il parere dell'organo di revisione, il quale deve invece verificare la corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità nell'esercizio di incasso, l'accantonamento nel risultato di amministrazione e la rilevazione della quota di spesa in tutti gli anni di ammortamento. Il Dl 34/2020 richiede infatti che l'ente presenti alla Cassa depositi e prestiti «la richiesta di anticipazione sottoscritta dal rappresentante legale e corredata dall'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile».

Se il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario può ugualmente presentare domanda di anticipazione liquidità, ma solamente per i debiti non di competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

Infine, al quesito se si può procedere al pagamento dei debiti al 31/12/2019 successivamente all'invio della domanda di anticipazione e prima di ricevere l'erogazione, Ifel risponde che la norma non esclude questa possibilità, tuttavia invita gli enti a verificare quanto si dichiara nel contratto, poiché va attestata la veridicità delle dichiarazioni.

Le Faq di Ifel

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