Fisco e contabilità

Tempestività dei pagamenti: tutti gli obblighi di trasparenza e comunicazione

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Con l'entrata in vigore della legge 145/2018 e la messa a regime del Siope+ si complicano gli adempimenti di comunicazione e di trasparenza che girano attorno alla tempestività dei pagamenti, tra nuovi obblighi e attività che vengono superate. Riteniamo utile fare il punto della situazione, per orientare le amministrazioni in questo dedalo di scadenze.

Obblighi di trasparenza
Ogni singolo ente, su Amministrazione trasparente, deve pubblicare con cadenza annuale (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) e trimestrale (entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento):
l'indicatore di tempestività dei pagamenti (articolo 9 del Dpcm 22 settembre 2014). L'indicatore esprime il «ritardo» intercorrente tra la data di pagamento e la data di scadenza della fattura. Per cui:
> SE POSITIVO : significa che l'amministrazione paga in ritardo le fatture rispetto alla scadenza;
> SE NEGATIVO : significa che l'amministrazione paga le fatture in anticipo rispetto alla scadenza.
L'indicatore non considera le fatture non pagate nel periodo considerato e i periodi di sospensione del pagamento per le fatture in contestazione o contenzioso. Evidenziamo che con l'entrata a regime del Siope+ gli indicatori di tempestività dei pagamenti calcolati dalla Pcc risultano sicuramente più attendibili a saranno utilizzati dal Mef per verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 145/2018;
l'ammontare complessivo del debito e del numero delle imprese creditrici. L'articolo 33 del Dlgs 33/2013 prevede inoltre che siano pubblicati, con cadenza trimestrale e annuale, l'ammontare complessivo del debito e il numero delle imprese creditrici. In relazione a questo obbligo, introdotto dal Dlgs 97/2016 e operativo dal 23 giugno 2016, non sono mai stati forniti chiarimenti circa le modalità di calcolo. Molti enti hanno considerato nell'ammontare complessivo del debito tutte le fatture pervenute entro la fine del periodo considerato e non pagate, sia scadute che non scadute. La legge 145/2018, secondo la lettura dell'Ifel nella nota di approfondimento del 10 aprile scorso (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 17 aprile), fornirebbe una interpretazione autentica dell'articolo 33 del Dlgs 33/2013 in base alla quale per ammontare complessivo del debito deve intendersi unicamente il debito scaduto. Le amministrazioni che, al contrario, avevano pubblicato su amministrazione trasparente l'ammontare complessivo dei debiti con riferimento sia al debito scaduto che al debito non scaduto, dovranno quindi rettificare i dati pubblicati sul proprio sito internet, al fine di rendere coerenti le informazioni con quanto verrà comunicato alla Pcc (comma 867 della legge 145/2018). Ricordiamo che la mancata pubblicazione di queste informazioni fa scattare l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali in misura pari al 5% a decorrere dal 2020.

La comunicazione del debito scaduto
L'ammontare del debito scaduto al 31/12 dell'esercizio precedente, calcolato secondo l'articolo 33 del Dlgs 33/2013, deve essere comunicato alla Pcc entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2019 la scadenza è fissata al 30 aprile. L'obbligo permane fino all'esercizio in cui ha preso avvio il Siope+, in quanto successivamente l'ammontare del debito scaduto sarà desunto direttamente dalle informazioni disponibili sulla Pcc.

Attestazione da allegare al rendiconto
L'articolo 41 del decreto legge 66/2014, al comma 1, ha introdotto l'obbligo, a partire dall'esercizio 2014, di allegare al rendiconto della gestione «un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti». La norma è finalizzata a rendere evidente l'importo delle fatture che vengono pagate oltre il termine di scadenza. Sappiamo infatti che un indicatore di tempestività dei pagamenti negativo o pari a zero non implica necessariamente che tutte le fatture vengono pagate nei termini, in quanto effettua una media ponderata che attribuisce maggior valore agli importi più elevati.
Non sono previste sanzioni in caso di mancato adempimento. Gli organi di revisione tuttavia devono verificare l'assolvimento di tale obbligo e renderne conto nella relazione al rendiconto.

Comunicazione dei pagamenti e comunicazione mensile e annuale dei debiti scaduti
Gli articoli 7 e 7-bis del decreto legge 35/2013 (introdotto dal Dl 66/2014) prevedono l'obbligo per le amministrazioni di comunicare alla Pcc:
a)i pagamenti delle fatture immesse nella piattaforma (articoli 7-bis, comma 5 e 7, comma 7-bis, del Dl 35/2013). A partire dal 31 marzo 2015, con l'avvento della fatturazione elettronica, tutti i documenti vengono automaticamente acquisiti dalla Pcc. L'adempimento, che deve essere contestuale all'emissione dell'ordinativo, con l'entrata in vigore del Siope+ viene assolto mediante la trasmissione alla Banca d'Italia dell'Oil. Rimane tuttavia l'obbligo di comunicare i pagamenti a partire dal 1° luglio 2014 e fino alla data di attivazione del Siope+. In caso di mancato adempimento, il comma 868 della legge 145/2018 prevede, a decorrere dal 2020, l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali in misura pari al 5%. Si ritiene quindi che gli enti non in regola avranno tempo fino alla fine del 2019 per comunicare tutti i pagamenti ed evitare la sanzione;
b)entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del Dlgs 231/2002 e successive modificazioni (articolo 7-bis, comma 4). La Pcc produce in automatico la comunicazione limitatamente alle fatture per le quali l'ente ha comunicato la scadenza effettiva e che alla data del 15 del mese successivo risultino ancora non pagate;
c)entro il 30 aprile di ciascun anno, le amministrazioni devono comunicare alla Pcc l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno e non estinti alla data della comunicazione (articolo 7, comma 4-bis). L'obbligo oggi è assolto dalla comunicazione mensile prevista dall'articolo 7-bis, comma 4. Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano debiti non estinti a tale data, potranno inviare alla Pcc la comunicazione di assenza di posizioni debitorie.
Ricordiamo che il Dl 35/2013 prevede che il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione comporti responsabilità dirigenziale e disciplinare e sia valutato ai fini della misurazione della performance.

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