Fisco e contabilità

Prove di sblocco degli avanzi negli enti in extra-deficit - Per l’armonizzazione pronto l’ottavo correttivo

di Gianni Trovati

Nel nuovo decreto “omnibus” atteso sui tavoli del consiglio dei ministri all'inizio della prossima settimana potrebbe arrivare anche il ritocco normativo per sbloccare l'applicazione degli avanzi vincolati negli enti in disavanzo. La questione, complicata da un vuoto normativo in cui si sono infilati i «niet» della Corte dei conti (delibera 134/2017 del Piemonte e 238/2017 della Campania; si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 22 novembre scorso), si intreccia con i principi contabili di cui è pronto l'aggiornamento, e rappresenta un'altra tappa nei tentativi di sblocco degli investimenti locali. In pratica, i magistrati contabili hanno giudicato illegittima l'applicazione dell'avanzo vincolato, derivante da mutui o da trasferimenti regionali, negli enti finiti in rosso in seguito al riaccertamento straordinario dei residui.

La norma in cantiere
All'Economia si è lavorato a una nuova regola che precisa il comportamento corretto per le Regioni (modificando l'articolo 42 del Dlgs 118/2011) e degli enti locali (con un intervento gemello sull'articolo 186 del Tuel) e permette in modo generalizzato l'applicazione dell'avanzo al risultato di amministrazione in tre casi: -Quando la legge o i principi contabili individuano un vincolo di specifica destinazione all'entrata della spesa -Quando l'avanzo deriva da mutui e finanziamenti per investimenti specifici -Quando l'avanzo nasce da trasferimenti a specifica destinazione. In questo modo, si supererebbe il blocco che ha colpito le amministrazioni in extradeficit da riaccertamento, e che a causa di una situazione contabile nata da un fatto straordinario si vedono congelate nei fatti risorse già finalizzate a investimenti. Per utilizzarle, gli enti dovranno però aver individuato in modo analitico le quote vincolate all'interno della relazione sulla gestione allegata al rendiconto, oppure nelle note integrative al preventivo per quel che riguarda l'avanzo di amministrazione presunto. Per capire puntualmente questo aspetto bisognerà dunque attendere qualche giorno, quando arriverà in consiglio dei ministri il decreto che in fatto di enti locali dovrebbe anche aprire alla possibilità di gestire con più flessibilità la progettazione.

Armonizzazione all’ottavo correttivo
Quest'ultima modifica si intreccia con le modifiche ai principi contabili che dovrebbero confluire nell'ottavo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile, che è pronto e interviene sui principi relativi a programmazione, contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato. Sul fondo pluriennale vincolato, le nuove regole abbatteranno i vincoli che oggi impediscono l'inserimento nel fondo pluriennale delle somme collegate a opere non arrivate alla progettazione definitiva. Le novità si intrecciano con un restyling della disciplina sulla progettazione, e confluiscono in una gestione più “libera” proprio con l'obiettivo di evitare che risorse utili per la realizzazione di opere finiscano per bloccarsi a causa dei ritardi nella catena della progettazione e della realizzazione. Altre indicazioni utili sul piano operativo arriveranno dal principio del bilancio consolidato, arricchito dai chiarimenti sui criteri di valutazione e dagli esempi di calcolo con il metodo integrale o proporzionale. Sul consolidato, Arconet ha pubblicato la Faq 31 che conferma l'obbligo per le Regioni di approvare il bilancio entro il 30 settembre anche se il rendiconto non è stato approvato dal consiglio: in questo caso, andranno utilizzati i dati dello schema varato in Giunta. Sempre in fatto di contabilità economica, le amministrazioni locali premono per un'esclusione generalizzata dagli obblighi per tutti i Comuni fino a 5mila abitanti. Al momento la loro condizione è appesa alla proroga a metà, che rimanda all'anno prossimo il debutto del bilancio consolidato negli enti che hanno sfruttato l'opzione per il rinvio di un anno nell'adozione della contabilità economica.

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