Fisco e contabilità

Leasing, incarichi di staff e relazione di fine mandato: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING IN COSTRUENDO
In merito alla qualificazione dell'operazione di leasing in costruendo come indebitamento e alle conseguenti modalità di contabilizzazione, la delibera n. 15/2017 della Sezione delle Autonomie ha sancito che «le procedure di realizzazione in partenariato di opere e servizi pubblici sono state sistematizzate nel nuovo codice dei contratti pubblici, per cui l'art. 3, comma 17, l. n. 350/2003 e l'esplicitazione che ne fa il punto 3.25 del principio contabile applicato vanno letti anche in combinato disposto con le disposizioni contenute negli art. 3, co. 1 lett. e) e 180 del predetto codice che hanno codificato, rispettivamente, la causa ed il regolamento negoziale generale delle operazioni di partenariato. In particolare rileva l'art. 180 che, nel declinare il regolamento negoziale tipico del partenariato in conformità all'art. 3 comma 1 lett. e), statuisce che il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico, nel rispetto dell'equilibrio economico del contratto, comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi. I contratti nei quali l'allocazione dei rischi rimane in capo all'operatore economico privato, in coerenza con i principi dettati da Eurostat, non devono essere registrati come debiti». Alla luce dei principi sopra enunciati, pertanto, «Elemento discriminante per la qualificazione di contratto di Ppp non rilevante ai fini dell'indebitamento è l'espressa pattuizione dell'assunzione dei rischi da parte dell'operatore economico». In altre parole, è essenziale che rimanga a carico dell'operatore privato non solo il rischio di costruzione, ma anche il rischio di disponibilità o, in caso di attività redditizia verso l'esterno, il rischio di domanda, come definiti dall'articolo 3, lettere b) e ccc) del Dlgs 50/2016.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 89/2018

INCARICHI DI STAFF A PERSONALE IN QUIESCENZA
In forza dei vincoli del Dl 95/2012 l'incarico con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 90 del Dlgs 267/2000, presso l'Ufficio staff del sindaco nel profilo di funzionario addetto all'attuazione del programma, categoria D3, non può essere rinnovato a favore di personale collocato in quiescenza. Gli orientamenti espressi con le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo di volta in volta interpellate, maturati tenendo anche conto delle circolari n. 6/2014 e n. 4/2015 del ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, distinguono e separano - infatti - gli incarichi che possono essere conferiti al personale in quiescenza, da quelli che invece non possono essere conferiti al medesimo personale, specificando trattarsi – relativamente a questi ultimi - di fattispecie non estensibili oltre la puntuale previsione normativa. Gli incarichi “vietati”, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati dal ripetuto articolo 5, comma 9, ossia gli incarichi di: «studio e di consulenza», ovvero «dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni». Nel caso di specie, parrebbe che l'incarico da “rinnovare” sia quello di «Funzionario addetto all'attuazione del programma, D3», già conferito in precedenza, ai sensi dell'articolo 90 del Dlgs 267/2000. Trattasi, perciò di un incarico “direttivo”, negativamente considerato dall'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012, da affidare mediante un contratto ex articolo 90 del Dlgs 267/2000, necessariamente oneroso.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'UMBRIA - PARERE N. 77/2018

RELAZIONE DI FINE MANDATO
Sulla base di quanto previsto dal Dlgs 149/2011 «in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente». Da quanto sopra emerge la volontà del Legislatore di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (atteso che la prima costituisce il presupposto per effettuare la seconda), e ciò in quanto solo con la pubblicazione, ricorrendo a un idoneo strumento di diffusione (come lo è il sito istituzionale dell'ente), si dà effettiva attuazione al principio di trasparenza inteso come «accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA BASILICATA - DELIBERAZIONE N. 24/2018

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