Fisco e contabilità

Le rettifiche allo stato patrimoniale iniziale

di Bruno Piccolotti (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Tenendo conto delle difficoltà che gli enti locali avrebbero potuto incontrare nel valorizzare tempestivamente alcune voci del patrimonio, il principio contabile 4/3 allegato al Dlgs 118/2011 punto 9.1 indica la possibilità di completamento del processo valutativo dando come termine «il secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale». Il termine coincide con il 31 dicembre 2017 (a eccezione degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione per i quali il termine è scaduto con il rendiconto 2016).
Infatti, il principio contabile 4/3 al punto 9.1 prevede che il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione nel primo stato patrimoniale di apertura, secondo la disciplina del presente principio, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, può essere adeguato nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale del tipo immobilizzazioni @ Fondo di dotazione.
L’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio e la conseguente rideterminazione del valore, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (entro l'esercizio 2017, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione).
Pertanto delle componenti del patrimonio per le quali era in corso una ricognizione o che fossero, per esempio, in attesa di perizia, occorreva dar conto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto relativo al primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale. La possibilità di rettificare il patrimonio in funzione di una situazione ancora sospesa alla data del primo stato patrimoniale, con indicazione nella relazione sulla gestione di tale stato, consiste in una rettifica di valutazione che può determinare il maggiore o minore valore della voce patrimoniale interessata con conseguenti effetti positivi o negativi sul netto patrimoniale.

Sforamento del termine
Lo stesso principio 4/3 regolamenta la possibilità di intervenire anche oltre il termine del rendiconto 2017 per correggere gli errori dello stato patrimoniale iniziale che, a ben vedere, possono riguardare una ricognizione insufficiente.
Al riguardo il punto 4.36 precisa che in generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in prospetto specifico, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.
Questa soluzione è senza dubbio preferibile per errori che impattano fortemente sul risultato economico. Il principio contabile 4/3 prevede altresì la possibilità che il trattamento contabile degli errori avvenga anche tramite le sopravvenienze attive e insussistenze ai punti 4/28 e 4/29.
Vale la pena ricordare che se il principio applicato 4/3 non regolamenta diversamente viene fatto rinvio agli OIC. Sul tema si veda anche il verbale del 17 novembre 2017 di Arconet dove si fa riferimento all’OIC 29 che prevede l’imputazione a patrimonio netto dell’effetto derivante dal cambiamento di principi contabili e dalla correzione di errori.
In definitiva nel caso di rettifiche di valutazione derivanti, non da un errore, bensì da una impossibilità, in sede di redazione dello stato patrimoniale iniziale, di indicare il valore corretto essendo lo stesso non ancora precisamente determinato, si presentano due alternative:
a) le rettifiche vanno ricomprese in specifico conto del patrimonio definito «rettifiche di valutazione» e nel prospetto che va inserito nella relazione sulla gestione nella quale debbono essere indicati gli «errori di valutazione»;
b) le rettifiche vanno inserite (o in sezione specifica del prospetto precedente), per esempio, con l’indicazione «definizioni valori patrimoniali da completamento ricognizione o perizia» definendo quindi un percorso già avviato nella relazione del primo esercizio di contabilità economico patrimoniale.
Questa seconda ipotesi si può ritenere la più corretta in quanto comunque rispettosa dei principi contabili di riferimento e più trasparente perché chiude una situazione indicata in precedenti relazioni.

Allegato n. 4/3 al Dlgs 118/2011
9.1 «Il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione nel primo stato patrimoniale di apertura, secondo la disciplina del presente principio, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, può essere adeguato nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale del tipo immobilizzazioni @ Fondo di dotazione. L’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (entro l’esercizio 2017, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione);
Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:
- delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l’ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;
- delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finale;
- delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia».

(*) Revisore di enti locali

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