Fisco e contabilità

La Tia 2 è un «corrispettivo», l’Iva sulle bollette è legittima

A differenza delle tariffe sui rifiuti che l’hanno preceduta, la Tia2 ha davvero una natura corrispettiva, e quindi è legittima l’applicazione dell’Iva sulle bollette. A stabilirlo è la Cassazione, con una sentenza (la 16332/2018 depositata ieri) che ha conseguenze dirette negli oltre 300 Comuni dove la Tia 2 è stata applicata, e un interesse indiretto su tutta Italia che secondo la legge dovrà nei prossimi anni applicare la tariffazione puntuale (ora si chiama Tarip, ed è al centro di varie sperimentazioni da Roma ai piccoli enti).

La sentenza
La decisione della Suprema Corte scrive un’altra tappa in una delle più intricate vicende tributarie di questi anni. La tariffa sui rifiuti chiamata a sostituire la vecchia tassa per rispondere al principio europeo del «chi inquina paga» è stata introdotta in una prima versione, la Tia1, nel 1997, e in una seconda, la Tia 2 appunto, nel 2006. Sulla prima, applicata in oltre 1.500 Comuni, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 238/2009, in cui i giudici delle leggi hanno stabilito che sotto al nome di «tariffa» si nascondeva un tributo, e che quindi l’Iva era illegittima perché non si può applicare un’imposta su una tassa. La Tia 2, però, è una tariffa vera e propria secondo la Cassazione. È vero, spiega la sentenza, che il pagamento è obbligatorio per chiunque produca rifiuti nei Comuni che la applicano; ma la norma la qualifica espressamente come «corrispettivo», e soprattutto misura il conto sulla base delle «quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie». La bolletta, in pratica, sembra funzionare davvero come una tariffa, e quindi legittima l’Iva.

La Tari puntuale
Oltre a chiudere la battaglia di carte bollate tra un contribuente e l’azienda dei rifiuti di Venezia, questa prima pronuncia della Cassazione sulla Tia 2 può avere un riflesso importante sulla «Tari puntuale», cioè la versione evoluta della Tari che in prospettiva dovrebbe estendersi a tutta Italia applicando con qualche decennio di ritardo il principio Ue che impone di far pagare a cittadini e imprese una tariffa proporzionale ai rifiuti prodotti. Anche la Tarip, infatti, è definita dalla legge come un «corrispettivo».
Questione chiusa, dunque, almeno se ci si ferma alla lettera della legge. Se si guarda alla pratica, invece, si scopre che Tia2 e Tarip sono corrispettive solo per l’indifferenziata, che rappresenta una quota via via in diminuzione nella raccolta dei rifiuti. Una lettura più “sostanziale”, quindi, potrebbe riaprire l’eterna partita della tariffa sui rifiuti.

La sentenza della Corte di cassazione n. 16332/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©