Fisco e contabilità

Ripresa della riscossione prorogata nei Comuni terremotati

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il Dl 55/2018, ultimo atto del precedente Governo, ha modificato alcune delle norme agevolative previste in materia tributaria per i Comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, disponendo, anche per i tributi locali, il differimento delle scadenze per la ripresa dei versamenti e della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza in materia tributaria in precedenza sospesi.

La ripresa dei versamenti sospesi
L'articolo 48, comma 10, del Dl 189/2016, riprendendo e ampliando le prime disposizioni di emergenza contenute nel Dm 1° settembre 2016, aveva disposto la sospensione dei termini per l'esecuzione dei versamenti e degli adempimenti tributari in favore delle persone fisiche e giuridiche aventi la residenza o la sede legale/operativa nei comuni del cosiddetto “cratere”, riportati negli elenchi n. 1, 2 e 2-bis allegati al medesimo decreto (l'estensione all'elenco 2-bis è stata operata dall'articolo 18-undecies del Dl 8/2017). Per quanto attiene ai versamenti tributari, al termine di diverse modifiche, il decreto aveva disposto la sospensione di quelli scadenti entro il 30 novembre 2017, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo o agrario e di quelli scadenti entro il 31 dicembre per tutti gli altri contribuenti. La ripresa dei versamenti era stabilita dal comma 11 del medesimo articolo entro il 16 dicembre 2017, per la prima categoria di soggetti ed entro il 31 maggio 2018 per le seconda, con facoltà, per quest'ultimi, di rateizzare il versamento dei tributi sospesi in 24 rate mensili a partire dal mese di maggio 2018. Il Dl 55/2018 è intervenuto proprio in favore dei soggetti non titolari di redditi di impresa, di lavoro autonomo o agrario, prorogando la ripresa della riscossione al 16 gennaio 2019. Inoltre, la facoltà di pagamento rateale, decorrente da quest'ultima data, è stata estesa a 60 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Quindi ancora più di sette mesi di tempo per riprendere l'esecuzione dei versamenti sospesi, anche per quanto riguarda i tributi locali.

Sanzioni ed interessi
Tuttavia il Dl 55/2018 rende più rigoroso il rispetto dei nuovi termini di pagamento, prevedendo espressamente l'applicazione di sanzioni e interessi in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'importo dovuto in unica soluzione o di una o più delle rate. Si tratta in particolare della sanzione prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997. Resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/1997, provvedendo alla regolarizzazione dell'omissione del versamento, al pagamento degli interessi legali e della sanzione nella misura ridotta prevista dalla citata norma (1/10 entro 30 giorni; 1/9 entro 90 giorni; 1/8 entro un anno). La disposizione nel contempo rafforza anche la modalità di esazione delle somme da parte degli enti impositori, prevedendo l'automatica iscrizione a ruolo degli importi non versati, della sanzione e degli interessi. Tale norma, avente carattere generale, sembra dunque consentire anche ai comuni di procedere alla riscossione coattiva delle somme tramite ruolo, senza necessità della notifica di un precedente avviso di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione. Quest'ultima viene comminata direttamente con l'iscrizione a ruolo, analogamente a quanto ancora oggi previsto dall'articolo 17 del Dlgs 472/1997. Si ritiene comunque che la norma non precluda scelte differenti da parte del Comune, che ben potrebbe procedere alla riscossione coattiva delle somme con lo strumento dell'ingiunzione fiscale.

Termine di decadenza
La norma pone anche uno specifico termine in capo agli enti impositori per procedere alla riscossione coattiva dei tributi sospesi non pagati, imponendo la notifica della cartella di pagamento entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateizzazione. Si tratta di un termine speciale che appare prevalere su quello generale previsto per i tributi locali dai commi 161 e 163 dell'articolo 1 della legge 296/2006, anche se in taluni casi potrebbe risultare meno favorevole per gli enti di quello ordinario.

Decadenza e prescrizione
Il decreto interviene anche sulla ripresa della decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e di quelli di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. Infatti, mentre in precedenza il testo dell'articolo 11, comma 2, del Dl 8/2017 stabiliva la sospensione dei termini, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del Dl 189/2016 (e 2-bis a mente dell’artiolo 18-undecies del Dl 8/2017), fino alla scadenza dei termini previsti per la sospensione del versamento dei tributi, con ripresa della loro decorrenza dal 1° giugno 2018, il Dl 55/2018 ha spostato quest'ultimo termine al 1° gennaio 2019. Quindi più tempo a disposizione per gli enti impositori per completare le attività di verifica delle annualità pregresse.

(*) Vice Presidente Anutel - Docente Anutel

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