Fisco e contabilità

Reclamo-mediazione nei tributi locali, come si applica

di Angelo Trapanese (*) - Rubrica a cura di Anutel

Con la riforma del processo tributario (Dlgs 156/2015), dal 1° gennaio 2016 è esteso l’obbligo del procedimento di reclamo-mediazione, anche alle controversie sui tributi locali, nel chiaro intento di ripercorrere la proficua esperienza maturata in materia di tributi erariali, sancendone la funzione di filtro amministrativo preventivo, diretto ad assicurare in chiave deflattiva una riduzione dei ricorsi davanti alle Commissioni tributarie e, contestualmente, la natura di conditio sine qua non della procedibilità del ricorso tributario.
L'articolo 17 bis del Dlgs 546/1992, come riformulato dall’articolo 9 del Dlgs 56/2015, infatti, prevede che il ricorso sia procedibile solo dopo che sia trascorso il tempo utile (90 giorni, oltre la sospensione feriale dei termini laddove prevista) per esperire la procedura amministrativa volta alla composizione della lite. Il nuovo meccanismo risulta in concreto attuato dalla previsione che il ricorso produce anche gli effetti del reclamo, che può o meno contenere una dettagliata proposta di mediazione. Quanto all’ambito di applicazione oggettivo dell’istituto, sono soggette a reclamo tutte le controversie di valore fino a 20mila euro, elevato, da ultimo e con decorrenza 1° gennaio 2018, a 50mila euro dal Dl 50/2017 , ivi comprese quelle di rimborso, seppur non espressamente previste.

I tributi locali
A decorrere dal 1° gennaio 2016, pertanto, prima di costituirsi in giudizio innanzi alla Commissione tributaria competente, anche i contribuenti locali, a pena di improcedibilità rilevabile anche d'ufficio, devono attendere un periodo di 90 giorni dall’avvenuta notifica del ricorso-reclamo, durante il quale, su iniziativa dell’ente locale, dovrà essere attivata ed esperita la procedura di mediazione, rimandando alla sua conclusione negativa (anche parziale) l’instaurazione del giudizio avanti al giudice tributario, con il deposito, nei 30 giorni successivi alla conclusione della procedura di mediazione, del ricorso-reclamo presso la cancelleria della Commissione.
Tralasciando gli aspetti strettamente tecnici (modalità e termini) del procedimento e quelli organizzativi - legati alla corretta individuazione del soggetto mediatore interno, in possesso delle adeguate competenze tecnico-giuridiche nella materia tributaria e in posizione di oggettiva separazione di funzioni rispetto al funzionario responsabile che ha sottoscritto l'atto contestato - in questa sede ci sembra non superfluo, né ardito, porre in rilievo le criticità ed incertezze applicative del nuovo istituto stragiudiziale, disegnato, in origine, per i soli tributi erariali dalla mens legis che, come spesso accade, fissa la norma di principio ma non disciplina la sua applicazione concreta, non solo per l’inevitabile incapacità del linguaggio tecnico-giuridico di prevedere tutti gli scenari possibili in un mondo sempre più complesso e variabile, ma anche perché qualunque testo normativo si innesta in uno o più sistemi di norme con le quali è destinato ad interagire in una convivenza che è spesso difficile.
Di qui, le incertezze interpretative ed applicative della norma in commento.
È risultato ai più, infatti, che il fine perseguito di deflazionare il contenzioso in materia di tributi locali, abbia trovato limiti applicativi nella natura stessa di tali entrate, che, nella maggior parte dei casi, a differenza di quelle erariali, sono caratterizzate da una base imponibile immobiliare, per sua natura oggettiva ed incontestabile, determinata, cioè, da valori (rendita catastale - superficie di un immobile) non suscettibili di valutazioni soggettive, su cui “devono” essere applicati dei coefficienti e/o aliquote/tariffe predeterminati dalla stessa norma.
In tutte queste fattispecie e, in particolare, nel casi di accertamento diretti al recupero dell’imposta non versata a fronte di una base imponibile oggettiva, appare infatti del tutto evidente l'impossibilità di «mediare» tra Ente impositore e contribuente in relazione alla base imponibile.

Le fattispoecie reclamabili
Nella pratica, quindi, appaiono «reclamabili/mediabili» quelle fattispecie in cui la base imponibile dell’imposta sia suscettibile di valutazione soggettiva, e, con particolare riferimento all’Ici/Imu, alle controversie, ad esempio, in materia di:
- determinazione del valore delle aree edificabili, presupposto fra i meno oggettivi nell’ambito dell’impostai;
- valorizzazione degli immobili di Cat. D non ancora iscritti in Catasto, per i quali l'imposta è calcolata sulla base delle scritture contabili;
- di applicazione delle riduzioni per inagibilità/inabitabilità;
- di individuazione delle agevolazioni previste a favore egli enti non commerciali e della conseguente modalità di calcolo dell’Imu dovuta, in base ai requisiti dettati dal Dm 200/2012.
Parimenti, con riguardo al tributo sui rifiuti, comunque denominato ( Tarsu, Tares o TariARI), le fattispecie «reclamabili» si riscontrano fra quelle aventi ad oggetto: la riduzione/esenzione per mancato utilizzo degli immobili; la riduzione tariffaria e/o esenzione per produzione di rifiuti speciali; la riduzione della quota variabile proporzionale al quantitativo di rifiuti avviati al riciclo.
È persino ovvia l'impossibilità di estendere il tentativo di mediazione alla maggioranza degli avvisi di accertamento per omessi versamenti legati alla base imponibile oggettiva, in quanto nei confronti di tali atti risulterà al più possibile presentare un’istanza di reclamo, nel caso di vizi od errori “propri” dell’atto impositivo (per esempio modalità e termini di notifica), ma non discutere sulla base imponibile.
Del resto, la conferma di tale limitata portata applicativa della mediazione in materia di tributi locali, è data, a ben vedere, dallo stesso comma 7 dell’articolo 17 bis, che nel prevedere, in caso di esito favorevole della mediazione, la riduzione delle sanzioni «nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge», riconosce implicitamente che in tale procedimento potranno rientrare esclusivamente le controversie relative a un’omessa o infedele dichiarazione del tributo (con applicazione di una sanzione variabile da un minimo ad un massimo predefinito per legge) e non, invece, le fattispecie di mero omesso versamento, la cui sanzione, peraltro predeterminata dall’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997 n. 472, nella misura del 30% di ogni importo non versato, non è riducibile in caso di adesione del contribuente e, quindi, nemmeno in caso di mediazione.
In conclusione e in linea generale, pur condividendo la necessità, anche nel procedimento tributario, di un contraddittorio prima del giudizio, non può sottacersi che «l’obbligatorietà» del reclamo e del conseguente «confronto» con il contribuente, post e non ante actum, si sposi poco con le esigenze di concentrazione, speditezza e buon andamento della Pa, atteso l’innegabile rischio, nei casi di rigetto, di aver «consentito», anche in modo artificioso, ad allungare i tempi del giudizio e/o della riscossione, per di più con una non ragionevole dispersione di tempi e risorse.

(*) Funzionario responsabile servizio tributi del Comune di Cava de' Tirreni

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