Fisco e contabilità

Via libera al cambio di finanziamento per l’investimento «liberato» dal patto verticale

di Marco Allegretti

I destinatari degli spazi assegnati attraverso il Patto di solidarietà nazionale verticale possono cambiare fonte di finanziamento per la realizzazione dell'opera per cui sono stati richiesti senza incorrere in problemi: lo spiega la Ragioneria generale dello Stato rispondendo a un ente che aveva presentato una richiesta di chiarimenti all’indirizzo mail sul pareggio (pareggio.rgs@mef.gov.it). Una precisazione importante per molti enti che, in assenza di avanzo destinato o vincolato presunto, hanno chiesto lo sblocco di spazi per finanziare opere con mutui e ora – con l’approvazione del rendiconto – si trovano invece con sufficiente avanzo a disposizione per il finanziamento dell'opera; ma l’indicazione è utile anche per gli enti che si trovano nella situazione opposta.

La questione specifica
Al Comune, con il decreto del ministero dell’Economia n. 20970 del 9 febbraio, erano stati concessi spazi all'interno della causale a) 2) («investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni con popolazione fino a 5mila abitanti»); l’ente, in fase di richiesta, aveva optato per il finanziamento con indebitamento. Ora – con l'approvazione del rendiconto – è stato determinato un avanzo sufficiente per il finanziamento dell'opera, possibilità che non era emersa nel momento della compilazione del modello di richiesta spazi entro il 20 gennaio. Per non aumentare l’indebitamento, il Comune ha chiesto se è possibile utilizzare l'avanzo per lo sfruttamento degli spazi anziché l'indebitamento (che creerebbe costi aggiuntivi fissi nel tempo).

La risposta della Ragioneria
Nella risposta, la Ragioneria conferma questa possibilità, evidenziando le diverse implicazioni della scelta rispetto a quella precedente. In particolare ricorda che:
• nel caso di investimenti finanziati con avanzo di amministrazione, gli spazi finanziari possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento e del Fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi;
• nel caso di investimenti finanziati con operazioni di indebitamento, gli spazi finanziari possono essere utilizzati anche per investimenti già in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell'anno di riferimento (e non anche del relativo Fondo pluriennale).
Inoltre la Ragioneria richiama l'attenzione sull’obbligo (comma 508 della legge 232/2016) di utilizzare gli spazi per una quota non inferiore al 90 per cento, pena l'impossibilità di beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione per il 2018 (anno 2020). Da ultimo, viene fatto presente che, mutando la fonte di finanziamento da debito ad avanzo, se l'ente intendesse formulare richiesta di spazi anche nell'esercizio 2019, non potrà usufruire della priorità prevista per gli «investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari» (comma 492, lettera 0c della legge 232/2016).

La risposta della Ragioneria generale dello Stato

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