Fisco e contabilità

Vendite pubbliche e telematiche, le istruzioni dei commercilaisti sull’uso del portale

Sono online da ieri le “istruzioni per l’uso” del portale delle vendite pubbliche e telematiche, fornite dal Consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dalla Fondazione nazionale. Il documento, di 24 pagine, raccoglie le indicazioni fornite dai gruppi di lavoro e dalle Commissioni di studio che hanno analizzato le nuove norme dal 2015 . Una data a partire dalla quale sono iniziati gli interventi di riforma sul processo esecutivo, e in particolare su quello immobiliare. Il nuovo volto del processo esecutivo è stato disegnato a tappe: l’ultimo miglio c’è stato con l’approdo in Gazzetta ufficiale del decreto (10 gennaio 2018) che accerta il pieno funzionamento del portale e con il provvedimento (12 gennaio) che detta le linee guida.

Dall’11 aprile tutte le vendite si svolgono con modalità telematiche e qualunque pubblicità va in “rete”. La prova dei fatti ha evidenziato alcune criticità del sistema e il documento ne dà conto. Un’ombra riguarda la possibilità di accedere all’area pubblica senza credenziali. Una mancanza di filtri che attenua le garanzie per il custode.

Nuove e stringenti responsabilità anche per il delegato alle vendite in tema di privacy. Le “informazioni” tecniche del ministero della giustizia chiariscono, infatti, che grava sul delegato l’obbligo, del quale risponde, di evitare la pubblicazione di immagini o dati che non siano in linea con le norme sulla riservatezza, che siano riferito ai soggetti coinvolti come a terzi.

Sempre per quanto riguarda il delegato il documento ricorda che, ad oggi, non è ancora applicabile l’articolo 179- ter delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile, che disegna i nuovi obblighi di formazione che l’aspirante delegato alle vendite deve assolvere per approdare negli elenchi ai quali il giudice accede per nominare il professionista.

In assenza dei decreti attuativi via Arenula ha però chiarito che sono sufficienti i requisiti già garantiti dalla normativa di settore.

Il documento

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