Fisco e contabilità

Il patrimonio netto è sempre garanzia per i terzi?

di Daniele Lanza (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il patrimonio netto è sempre garanzia per i terzi? In una pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria autorizzatoria assolutamente no.
La contabilità economico-patrimoniale è stata reintrodotta nel sistema informativo contabile della pubblica amministrazione con la legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) solo a fini conoscitivi e con lo scopo principe di consolidare, a livello nazionale, tutte le contabilità degli enti e società che interagiscono con il sistema pubblico.

Finalità conoscitiva e di consolidamento nella Pa
Questo concetto è stato ripreso con forza anche dal decreto legislativo 118/2011, sia nella versione originaria che in quella novellata dal decreto legislativo 126/2014, e dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria; strumenti normativi atti a fornire indicazioni su come si debbano gestire le scritture «di prima nota» volte alla produzione dello stato patrimoniale e del conto economico di esercizio. Di diverso avviso sono le modifiche introdotte nel richiamato principio contabile applicato dal decreto 18 maggio 2017 (Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi) che sembrano a tratti inapplicabili o quanto meno fuorvianti. In particolare ci si chiede come una contabilità «derivata e conoscitiva» possa produrre un frutto, il patrimonio netto, che sia - come disposto dal richiamato principio contabile applicato - posta patrimoniale «sulla quale i creditori di un ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti».
Per tutti gli enti in contabilità finanziaria quanto sopra proposto non trova fondamento in alcuna norma contabile di settore.
Altra argomentazione introdotta nel principio contabile applicato dal richiamato decreto 18 maggio 2017, in ambito di contabilità economico-patrimoniale, risulta essere probabile conseguenza logica di un nesso causale tra la valorizzazione del patrimonio netto e il “segno” del risultato di amministrazione . Anche in questo caso l'associazione di valore risulta essere quanto meno azzardata.
Cambiando prospettiva di approccio, abbandonando quello aziendalistico per abbracciare quello informativo, ci si accorge che il Legislatore ha inteso costruire un insieme strutturato e completo che permetta all'ente di fare un'analisi di sistema atta a valutare nel suo complesso il proprio status. In particolare si propone una lettura sistematica della nuova scomposizione del patrimonio netto, introdotta dal richiamato decreto ministeriale dello scorso 18 maggio 2017, tra fondo di dotazione, riserve disponibili, riserve indisponibili e risultato di esercizio. A tal proposito si rappresenta un semplice esempio numerico.

L’esempio di contabilità finanziaria
La tabella numerica proposta è l'estratto di uno stato patrimoniale di un ente in contabilità finanziaria che rappresenta la varianza di patrimonio netto avvenuta nel corso dell'esercizio 2017. Come si evince vi è stata la creazione delle dovute riserve indisponibili, l'assorbimento in conto riserva del risultato economico dell'esercizio 2016 e l'inserimento del risultato dell'esercizio 2017. Le riserve indisponibili rappresentano la quota di beni demaniali o indisponibili presenti in bilancio che hanno trovato finanziamento dal mercato dei capitali e non dalle risorse dell'ente.
Nell’ottica informativa, il Legislatore ha centrato l'obiettivo poiché è riuscito a rappresentare, anche contabilmente, una situazione di fatto: la sottocapitalizzazione cronica degli enti dovuta anche alla nuova modalità di contabilizzazione delle contribuzioni in conto opere pubbliche derivanti da terze economie. Tale situazione però non trova soluzione contabile, a che ne dica il principio contabile, e risulta impercorribile la richiesta di alcuni organi di controllo secondo cui l'ente è obbligato a “mettere mano al portafoglio” per ricostituire un patrimonio netto virtuale poiché legato esclusivamente a logiche informative. La situazione palesata risulta essere di un ente di secondo livello che non è deficitario o in dissesto, che gode di un equilibrio finanziario ottimale e di un saldo di cassa positivo. In conclusione si raccomanda a tutti gli attori che concorrono al buon andamento della Pubblica amministrazione una presa di coscienza sul giusto peso da dare alle informazioni acquisite anche dalla contabilità economica-patrimoniale per evitare di correre il rischio di prendere “lucciole per lanterne” evitando di proporre o esigere, a seconda dei casi, soluzioni drastiche a presunti pericolo di disequilibrio patrimoniale desumibili dalla nuova composizione del patrimonio netto degli stati patrimoniali degli enti. Queste logiche, infine, sommate alle diverse incertezze tecniche che pesano su tutto il comparto enti locali, sono fondamento delle numerose richieste di slittamento, del tutto condivisibili, dell'adozione del sistema economico-patrimoniale per i piccoli enti, soggetti oggi esposti, per propria natura e storia, alle molteplici incertezze che un sistema contabile nuovo e in continua evoluzione continua a produrre.

(*) Docente Anutel

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