Fisco e contabilità

Nei bilanci delle aziende speciali la trasparenza delle erogazioni pubbliche

di Marzia Provenzano e Giuseppe Munafò (*) - Rubrica a cura di Ancrel

L'entrata in vigore delle nuove norme in materia di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, introdotte dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, coinvolgono anche i bilanci dell'anno 2017 delle aziende speciali da approvarsi e depositarsi al Registro delle Imprese entro il prossimo 31 maggio 2018, ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 114 del Tuel.

L’obbligo
Nello specifico, il comma 125, secondo periodo dell'articolo 1 della predetta legge, introduce l'obbligo in capo alle «Imprese» di rendere noto qualunque tipo di importo economico, sopra la soglia dei diecimila euro, in termini di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ricevuto dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del Dlgs 33/2013. Tali importi dovranno essere pubblicati nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. È prevista una particolare disposizione sanzionatoria la quale prevede che, in caso di mancato assolvimento degli obblighi pubblicitari, i soggetti inadempienti saranno tenuti alla restituzione delle somme.

Aziende speciali
Le aziende speciali devono, pertanto, procedere cautelativamente a inserire nel bilancio 2017 i dati relativi a qualsiasi tipologia di importo superiore, complessivamente, a diecimila euro ricevuto, dall'ente locale da cui esse dipendono in quanto le stesse rientrano tra i soggetti definiti quali «Imprese» tenute a iscriversi allo specifico registro di cui all'articolo 2188 del Codice civile, attesa la loro enunciata autonomia patrimoniale di cui al comma 1 dell'articolo 114 del Tuel, ciò in aderenza alle indicazioni fornite dal ministero dello Sviluppo economico con la circolare n. 3639/c del 15 aprile 2014. Ciò premesso, è opportuno segnalare come la norma in oggetto appaia molto più ampia di quella relativa agli obblighi di trasparenza dettata dall'articolo 26 del Dlgs 33/2013 in quanto essa, con l'accezione «incarichi retribuiti» e «vantaggi economici di qualunque genere» (in aggiunta alle tradizionali sovvenzioni e contributi) ricomprende qualsiasi forma di rapporto economico, a prescindere dal fondamento, dalla finalità o dalla causa intercorrente tra l'amministrazione pubblica erogante e l'impresa beneficiaria (nel caso tra Comune e azienda speciale). Pertanto, pur nella tipicità delle aziende speciali si dovranno evidenziare, in un'apposita sezione della nota integrativa intestata «Trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche ex art.1, comma 125, Legge n.124/2017», tutti gli importi trasferiti dall'ente locale all'azienda speciale, siano essi a regolazione contributiva o a regolazione corrispettiva, nonché gli eventuali vantaggi economici derivanti, ad esempio, dalla concessione in comodato dei locali in cui vengono esercitate, in strumentalità, le attività aziendali.

Interrogativi aperti su controllo e sanzioni
Nella considerazione che la norma non stabilisce a quale soggetto spetti la vigilanza sugli obblighi sopra evidenziati (al contrario di quanto previsto in materia di trasparenza ex Dlgs 33/2013, la cui vigilanza è stata attribuita normativamente all'Anac) ci si interroga, nel vuoto normativo, su quale potrebbe essere il soggetto tenuto a irrogare le sanzioni e quali potrebbero essere le eventuali conseguenze connesse a un eventuale rifiuto del beneficiario a restituire le somme percepite in caso di inadempienza all'obbligo di «rendere noto». Una prima soluzione parrebbe essere quella di identificare, proprio nel soggetto erogatore o attributore di vantaggi economici, il soggetto legittimato a richiedere il «pagamento» della sanzione, ovvero a richiedere in retrocessione gli importi erogati, essendo lo stesso direttamente beneficiario delle somme. Ciò anche al fine di evitare che in capo a esso possano profilarsi ipotesi e/o profili di «responsabilità (danno) erariale». Sulle tematiche in oggetto (corretta individuazione dei soggetti competenti all'attuazione delle norma e relativi controlli, decorrenza dei nuovi obblighi - sin dal 2018 ? - e ambito di applicazione delle regime sanzionatorio in caso di inadempienza), sono stati posti specifici quesiti al Consiglio di Stato dal ministero dello Sviluppo economico. A oggi, a quanto è dato sapere, nulla è ancora pervenuto dal Supremo consesso amministrativo.

(*) Dottori commercialisti e revisori legali

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