Fisco e contabilità

Piccoli Comuni, con la contabilità economica slitta anche il consolidato

La formulazione ufficiale del rinvio dell’obbligo di tenere la contabilità- economica nei Comuni e nelle Unioni fino a 5mila abitanti (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 12 aprile) è arrivata tramite la Faq n. 30, pubblicata sul sito Arconet in risposta a un Comune e spiega che l’ente che ha esercitato la facoltà di non adottare il nuovo sistema (articolo 232, comma 2 del Tuel) anche per il 2017 può inviare il rendiconto alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche anche senza i prospetti di stato patrimoniale e conto economico.

Inventario e voci di stato patrimoniale
L’avvio della contabilità economica necessita della riclassificazione dell’inventario e delle voci di stato patrimoniale al 31 dicembre 2016 secondo l’articolazione dei nuovi schemi di stato patrimoniale e conto economico dell’allegato 10 al Dlgs 118/2011. Per chi non opta per il rinvio non cambia pertanto nulla. Mentre per gli enti che necessitano di avere più tempo a disposizione occorre dimostrare il rinvio al 1° gennaio 2018 tramite una deliberazione da cui si evinca la manifestazione di volontà dell’ente in questo senso. Questi enti, non essendo tenuti neppure ad approvare i vecchi prospetti patrimoniali, potranno avere un salto di due anni nella rappresentazione della situazione patrimoniale (dal 31 dicembre 2015 al 1° gennaio 2018).

Bilancio consolidato
Anche se non ci sono ancora stati pronunciamenti in merito, sembra inevitabile che seguirà la stessa sorte l’obbligo di redigere il bilancio consolidato per l’esercizio 2017. L’articolo 233-bis del Tuel stabilisce infatti, con una norma analoga, che gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato «fino all’esercizio 2017». È difficile immaginare che una formulazione letterale identica a quella relativa alla contabilità economica vada infatti incontro a un’interpretazione diversa. Occorrerà però adeguare il principio contabile applicato del bilancio consolidato, che nella formulazione attuale ne impone invece la redazione già nel 2018 con riferimento all’esercizio 2017 (Allegato 4/4 al Dlgs 118/2011, punto 1).
A due settimane dal termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2017 da parte del consiglio, gli enti che non avessero già provveduto ad approvare i documenti almeno in giunta devono procedere entro fine mese, in modo da rassicurare le prefetture che dal 2 maggio scenderanno in campo per avviare le procedure di commissariamento. In attesa del voto consiliare questi enti devono comunque tener conto del divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (articolo 9, comma 1 quinquies, del Dl 113/2016).

La Faq Arconet n. 30

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