Fisco e contabilità

Concessionario del servizio di riscossione, danno erariale per rimborsi di imposta non dovuti

di Ulderico Izzo

Il concessionario del servizio di riscossione è responsabile, per danno erariale, per condotta gravemente colposa, in caso di illegittima erogazione di rimborsi fiscali posti in essere senza verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia, e in particolare quella che disciplina il conto fiscale.
Così la Corte dei Conti prima sezione centrale d’appello, con la sentenza del 19 marzo 2018 n.123

Il fatto
La Procura contabile della regione Campania ha convenuto in giudizio un concessionario privato della riscossione, cui successivamente, è succeduto Equitalia Servizio della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione), in quanto, a seguito di indagini posti in essere dalla Guardia di Finanza è emerso che erano stati effettuati 40 rimborsi di imposte dirette (Irpef, Ilor, Irpeg), afferenti gli anni 1996 e 1997 (erogati però nel 1998) - nella somma complessiva di € 8.495.798,00 - a favore di società e persone fisiche per crediti inesistenti e, quindi, in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa in materia.
Il giudice contabile di primo grado evidenzia la palese condotta colposa del concessionario che, in dispregio alla normativa di settore, quella dedicata al cd conto fiscale, ha omesso ogni controllo circa la verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.
La condanna viene confermata con la sentenza in esame.

La decisione
Il giudice di appello ha valutato positivamente le conclusioni cui era giunta la sezione giurisdizionale partenopea, la quale è partita dalla corretta individuazione del perimetro normativo di riferimento.
La normativa sul conto fiscale, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1994 dall’articolo 78 della legge n. 413/1991 - in particolare, per le movimentazioni riguardanti i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sul reddito e all’imposta sul valore aggiunto - prevedeva che esso fosse tenuto presso il concessionario del servizio riscossione, nella qualità di gestore del conto stesso.
Detta normativa ha previsto una specifica procedura per i rimborsi fiscali ai quali devono provvedere i concessionari a particolari limiti e condizioni.
Questi sono:
a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso o di apposita comunicazione dell’ufficio competente;
b) il rimborso di importo superiore ad un certo limite sarà erogato previa prestazione delle garanzie e previo controllo della movimentazione del conto fiscale da parte dello stesso concessionario.
L’assenza di controllo da parte del concessionario che ha erogato rimborsi di imposte erariali, ne determina, gioco forza, la piena responsabilità amministrativa, pronunciata dalla magistratura erariale con la sentenza in rassegna e che, si ripete, conferma, quella sezione regionale.

Conclusioni
La sentenza non può che essere condivisa per il suo pregio; occorre però dire che il soggetto danneggiante è stato individuato in Equitalia Sud Spa, che, per effetto della riforma della riscossione, oggi, altro non è che Agenzia delle Entrate-Riscossione che deve risarcire il Mef, indicato come amministrazione danneggiata. Il ristoro verrà effettuato con una mera partita di giro, poiché Ader è un ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate che, per espressa previsione statutaria, è sottoposta all’alta vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

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