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La rassegna delle leggi regionali: i provvedimenti più importanti

a cura della Redazione Pubblica Amministrazione 24

La selezione della legislazione locale con i provvedimenti pubblicati nei bollettini ufficiali delle Regioni nel corso degli ultimi 15 giorni.

L’Emilia Romagna razionalizza il sistema delle partecipazioni della Regione nelle società in house
Con la legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018, pubblicata nel Bollettino regionale n. 60/2018, la Regione detta norme di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni della Regione nelle società in house providing, anche in attuazione del Dlgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dispone la razionalizzazione delle società in house attraverso la fusione di alcune società partecipate che da 7 scendono a 4.
La razionalizzazione è disposta nel nome della razionalizzazione della spesa e della ulteriore valorizzazione delle competenze, tutelando professionalità e occupazione.
L'Assemblea legislativa approva linee di indirizzo relative agli ambiti di attività delle società in house, con cui definisce gli indirizzi strategici da imprimere alle stesse.
Attraverso la definizione degli indirizzi l'Assemblea legislativa può stabilire, in particolare, gli obiettivi su cui ritiene prioritario l'impegno delle società in house e può indicare gli orientamenti strategici in coerenza con gli obiettivi della Regione
La Regione vigila sull'attuazione delle linee di indirizzo attraverso gli strumenti del controllo analogo, nonché nell'ambito della rendicontazione degli strumenti di programmazione strategica economica e finanziaria ed è autorizzata a partecipare alle società derivanti dalla fusione.
La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda che essa persegua la finalità di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso iniziative che si svilupperanno su quattro principali ambiti:
a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza
b) internazionalizzazione e attrattività del territorio
c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città;
d) supporto alla programmazione degli interventi dei soci in vari ambiti.
L'oggetto sociale della società deve prevedere, inoltre, la costituzione di un polo aggregatore a supporto dello sviluppo dell'ICT regionale, con particolare riferimento allo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale.
L'Assemblea legislativa esercita il monitoraggio sullo stato di attuazione della legge e ne valuta i risultati ottenuti.
Emilia Romagna Legge regionale 16 marzo 2018, n. 1
Bollettino Ufficiale n. 60 del 16 marzo 2018

Nuova disciplina dei distretti rurali in Toscana
Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14/2018, viene approvato il Regolamento di attuazione della legge regionale 17/2017 che disciplina la procedura per il riconoscimento del distretto rurale.
A tal fine, è prevista l'istituzione di una specifica commissione tecnica  di valutazione, a supporto della competente struttura della Giunta regionale.
L'istanza di riconoscimento del distretto rurale è presentata alla competente struttura della Giunta regionale dal soggetto referente e deve contenere, a pena di irricevibilità, l'accordo di distretto, il regolamento di funzionamento dell'assemblea di distretto ed il progetto economico territoriale.
La commissione di valutazione procede all'istruttoria sulla base dei criteri previsti e presenta il parere tecnico al dirigente della competente struttura della Giunta regionale che provvede con decreto al riconoscimento del distretto rurale.
Il progetto economico territoriale deve contenere la descrizione delle attività realizzate, la durata dei termini di attuazione del progetto economico territoriale e una relazione contenente, fra l’altro, l'indicazione degli obiettivi da raggiungere attraverso l'operato del distretto.
In caso di aggiornamento del progetto economico territoriale le proposte di modifica vanno sottoposte all'assemblea di distretto per l'approvazione; pena il venire meno del riconoscimento.
Entro il 31 marzo di ogni anno va presentata una relazione annuale sulle attività svolte, gli obiettivi raggiunti ed eventuali problematiche emerse; la relazione va approvata dall'assemblea del distretto al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del progetto economico territoriale.
La competente struttura della Giunta regionale monitora il distretto rurale e valuta il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il riconoscimento;  se del caso, può richiedere integrazioni o approfondimenti su ulteriori elementi inerenti le attività del distretto rurale.
In caso di irregolarità il riconoscimento del distretto rurale può essere revocato con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14R del 23 marzo 2018 (Regolamento di attuazione della Legge regionale 5 aprile 2017 n. 17
Bollettino Ufficiale Regionale 30 marzo 2018, n. 12

Regione Sardegna, istituita la disciplina dell'anagrafe regionale degli studenti
Con la legge regionale n. 10 del 20 marzo 2018, viene istituita l'anagrafe regionale degli studenti della Regione Sardegna.
L'anagrafe regionale contiene i dati e le informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti iscritti nelle scuole della Regione e degli studenti residenti nella Regione e iscritti in scuole di altre regioni, a partire dal primo anno del percorso di educazione, istruzione e formazione.
In particolare, fornisce un contributo conoscitivo per lo svolgimento delle seguenti attività: contrasto alla dispersione scolastica, miglioramento delle performance scolastiche,  programmazione dell'offerta formativa, programmazione dei finanziamenti in materia di istruzione in favore degli enti locali, pianificazione del servizio di trasporto collettivo, orientamento scolastico, promozione e realizzazione di azioni tese a garantire le pari opportunità in materia di istruzione, promozione del benessere e dell'educazione alla salute, educazione degli adulti, valutazione degli effetti delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale.
L'anagrafe regionale è costituita dai dati individuali relativi al percorso scolastico, formativo e di educazione e istruzione sin dalla nascita e include le seguenti informazioni minime: dati anagrafici, codice fiscale, dati relativi all'istituzione educativa, scolastica o formativa e alla classe frequentata, indirizzo di studi prescelto, dati sulla frequenza scolastica, esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.
L'anagrafe regionale è gestita dalla Direzione generale regionale competente in materia di istruzione che acquisisce i dati attraverso le istituzioni scolastiche statali e paritarie e l'Ufficio scolastico regionale.
La Regione, inoltre, al fine di garantire la completezza e la tracciabilità dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, può prevedere l'interoperabilità e il collegamento dell'anagrafe regionale con altri sistemi informativi, banche dati o archivi informatici regionali.
Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'anagrafe regionale degli studenti sono determinati in euro 80.000 per l'anno 2018 e di euro 40.000 per l'anno 2019; alla copertura finanziaria di provvede con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020.
La Regione provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Regione Sardegna, Legge regionale 20 marzo 2018, n. 10
Bollettino Ufficiale Regionale 22 marzo 2018, n. 16

Friuli Venezia Giulia, principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale 28 marzo 2018, n. 13 la Legge regionale con cui la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il valore primario dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini quali fattori fondamentali per la qualità della vita e per l'inclusione sociale.
In tal senso si impegna a migliorare l'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito per garantire a tutti pari condizioni di fruizione, indipendentemente dalle abilità e capacità psicofisiche di ciascuno.
A tal fine la legge promuove l'adozione della metodologia della Progettazione universale, come standard di qualità della progettazione edilizia e urbanistica, nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni totali o parziali, ampliamenti e modifiche di destinazione d'uso di spazi aperti, ambienti, aree, strutture, edifici pubblici o privati aperti al pubblico, anche di carattere temporaneo.
La Regione provvede, pertanto, all’istituzione di un centro unico di riferimento regionale per lo svolgimento di attività di formazione, raccolta della documentazione, diffusione dell'informazione e consulenza gratuita in materia di accessibilità.
Per lo svolgimento di tali attività la Giunta regionale individua idonea struttura regionale o altro soggetto pubblico individuato in base a criteri di efficienza ed efficacia, o un soggetto privato che esercita la propria attività senza scopo di lucro, in collaborazione con il sistema universitario e della ricerca del Friuli Venezia Giulia.
Al fine di conseguire l'obiettivo del massimo grado di accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito su tutto il territorio della regione, la Regione, di concerto con le amministrazioni locali, avvia un progetto di mappatura generale dell'accessibilità avente ad oggetto, prioritariamente, gli edifici pubblici e i percorsi urbani ed extra urbani.
La Regione coordina il progetto di mappatura dotando i Comuni, nonché le pubbliche amministrazioni con sede in regione e i privati che ne facciano richiesta, di linee guida e di strumenti informatici atti a raccogliere dati omogenei sulle barriere architettoniche esistenti.
I Comuni attuano il progetto di mappatura raccogliendo i dati e le informazioni relative ai percorsi e agli edifici che intendono mappare, anche al fine di stabilire un ordine di priorità degli interventi.
Regione Friuli - Venezia Giulia, Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10
Bollettino Ufficiale Regionale 28 marzo 2018, n. 13

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