Fisco e contabilità

I beni demaniali e quelli culturali entrano nelle riserve - Divisione in cinque voci nel nuovo stato patrimoniale

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Al via la prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. La novità introdotta con il decreto del 18 maggio 2017 del ministero dell’Economia (sesto decreto correttivo al Dlgs 118/11) si applica per la prima volta con la redazione dello stato patrimoniale finale dell'esercizio 2017.

La divisione
Lo schema ufficiale dello stato patrimoniale prevede l'articolazione del patrimonio netto in fondo di dotazione, riserve e risultato economico dell'esercizio (positivo o negativo). All'interno delle riserve, fino allo scorso anno occorreva distinguere
• il risultato economico di esercizi precedenti (voce a),
• le riserve di capitale (b)
• le riserve da permessi di costruire (c).
Il sesto decreto correttivo dell'armonizzazione contabile richiede di aggiungere due nuove voci:
• le ulteriori riserve per beni demaniali, patrimoniali indisponibili e beni culturali (d)
• le altre riserve indisponibili (e).

Le ricadute operative
Per dare attuazione alla novità, occorre dunque riclassificare le componenti del patrimonio netto, per evidenziare al proprio interno la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente, a parità di valore complessivo. In particolare l'importo da accantonare in queste riserve indisponibili (voce d) è pari al valore contabile dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile (come definiti dagli articoli 822 e seguenti del Codice civile) e dei beni culturali (mobili e immobili come per esempio i beni librari) iscritti nell'attivo patrimoniale. Queste riserve nel corso degli anni saranno utilizzate in caso di cessione dei beni, mentre aumenteranno in conseguenza dell'acquisizione di nuovi cespiti o del sostenimento di manutenzioni straordinarie. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, le riserve saranno poi ridotte annualmente per sterilizzare l'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica.

Le altre riserve
La voce e), altre riserve indisponibili, rappresenta il valore dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Queste riserve sono utilizzate in caso di liquidazione o di cessione della partecipazione. Nella stessa voce sono rilevati anche gli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto. La riclassificazione del fondo di dotazione potrebbe determinare l'emersione di un valore negativo e dunque di una grave situazione di squilibrio patrimoniale che il consiglio, in occasione dell'approvazione del rendiconto, deve necessariamente fronteggiare, in primo luogo attraverso l'utilizzo dell'utile di esercizio. Il principio contabile non disciplina le modalità di ripiano del deficit patrimoniale, ma si limita a richiamare il dovere del consiglio e della giunta di valutare con attenzione le cause della grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, laddove poste in essere, garantiscono anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare lo squilibrio.

Il sesto decreto correttivo dell’armonizzazione contabile

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