Fisco e contabilità

Tirocinio, diritto di rogito ai vicesegretari, partecipate e immobili: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

INDENNITÀ AL TIROCINANTE E VINCOLI DI SPESA DI PERSONALE
La nozione di «spesa del personale», rilevante ai fini dell'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 e dell'articolo 1, comma 557-quater, della legge 296/2006, implica che la prestazione lavorativa e, dunque, anche il tirocinio siano resi a favore dell'ente datore di lavoro. Nel caso sottoposto si è escluso che le prestazioni del tirocinante siano rese a favore del Comune istante, in quanto il tirocinio stesso è espletato presso un «soggetto ospitante privato». Di conseguenza, nella misura in cui le convenzioni di tirocinio previste dalla normativa regionale non determinino forme dirette e/o indirette di acquisizioni di prestazioni lavorative per l'ente locale - «soggetto terzo» che ne sostiene (seppur parzialmente) gli oneri , l'ente stesso può intervenire a sostegno delle politiche di inserimento nel lavoro, realizzate con tirocini, mediante attribuzioni di «vantaggi economici» a soggetti privati, nel rispetto – ben inteso – dei limiti (giuridici e finanziari) conformativi della spesa sociale, nel rispetto, ovviamente, degli equilibri di bilancio e dei correlati canoni di priorità delle spese e di prudenza nella loro gestione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'UMBRIA - PARERE 8 MARZO 2018 N. 38/2018

DIRITTI DI ROGITO AI VICESEGRETARI COMUNALI
L'interpretazione letterale dell'articolo 10, comma 2 bis, della legge 114/2014 non presenta problematicità ermeneutiche laddove individua l'ambito soggettivo di applicazione, nel riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia C, operanti nei comuni sprovvisti di figure dirigenziali nella pianta organica, mentre l'articolo 97 del Dlgs 267/2000 al comma 5, stabilisce che «il regolamento sugli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento». Pertanto, il comma 5 attribuisce all'ente locale la possibilità di istituire, con apposito regolamento, la figura del vicesegretario che coadiuva il segretario titolare e lo sostituisce nelle ipotesi di vacanza, assenza o impedimento del medesimo. Analoghe considerazioni derivano dall'articolo 11 del contratto collettivo, laddove al comma 1 prevede che «al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'articolo 21 del Dpr 4 dicembre 1997 n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione». Pertanto, con le modalità e nei limiti posti dalle previsioni normative di cui all'articolo 10, comma 2 bis, è possibile riconoscere al vicesegretario i diritti di segreteria per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale titolare della relativa funzione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE 15 MARZO 2018 N. 11/2018

LIQUIDAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE
Il procedimento di liquidazione della partecipazione societaria dichiarata non strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali da parte di ente pubblico, avviato ai sensi dell'articolo 1, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007, come integrato dall'articolo 1, comma 569, della legge 147/2013, è regolato anche dall'articolo 2437 quater del codice civile (in materia di esercizio di diritto di recesso), ora, peraltro, espressamente richiamato dall'articolo 24, comma 5, del Testo Unico delle Società partecipazione pubblica. La disposizione, in particolare, prevedeva la cessazione a ogni effetto della partecipazione dopo lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, con la successiva liquidazione in denaro del valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. Va anche segnalato che l'espressione “cessa” si configurava in senso atecnico, poiché la partecipazione rappresenta una posizione contrattuale nella società, reca un insieme di posizioni giuridiche soggettive nel soggetto titolare ed è anche un bene giuridico.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 9 MARZO 2018 N. 79/2018

LIMITAZIONI ALL’ACQUISTO DI IMMOBILI
Un ente locale, per procedere all'acquisizione di beni immobili, deve dimostrare nel provvedimento di autorizzazione, salvo che ricorrano una delle eccezioni previste dalla norma, l'esistenza dei requisiti di «indispensabilità e indilazionabilità», richiesti dalla legge 111/2011 esplicitando puntualmente i presupposti di fatto e di diritto alla base dell'acquisto al patrimonio comunale ed evidenziando i vantaggi, anche economici, derivanti da tale opzione. Ciò vale anche nell'ipotesi che il comune abbia preventivamente approvato una convenzione per l'uso di un'area di proprietà ecclesiastica finalizzata alla realizzazione di un nuovo parcheggio ad uso pubblico che, successivamente, la parrocchia proprietaria ha comunicato di avere intenzione di vendere.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 9 MARZO 2018 N. 78/2018

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