Fisco e contabilità

Terzo settore con obblighi su misura su bilanci e trasparenza

Terzo settore con adempimenti più su misura. Obbligo di scritture contabili e di pubblicazione dei compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, dirigenti e associati solo a carico degli enti con entrate superiori a 220mila euro. Anche per la revisione legale dei conti viene introdotto un principio di maggiore proporzionalità. Sarà necessaria solo per i soggetti di maggiori dimensioni che potranno affidare la revisione all’organo di controllo interno (piuttosto che a un revisore legale esterno), a condizione però che o sia presente un revisore legale iscritto nel registro ad hoc. Lo prevede lo schema di decreto correttivo del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri di ieri, che ha anche dato il primo via libera anche ai “ritocchi” al testo sull’impresa sociale (Dlgs 112/2017). Entrambi i provvedimenti passeranno all’esame delle commissioni parlamentari competenti (per cui bisognerà attendere i tempi di formazione dopo l’insediamento delle nuove Camere) per ottenere i pareri con un iter che dovrà necessariamente chiudersi entro agosto.
Lo spirito di fondo in tema di adempimenti è di uniformare la soglia spartiacque per definire grandi e piccoli enti. È destinato, infatti, a salire da 100mila a 220mila euro il limite di entrate annue per gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati. Mentre, una volta approvato definitivamente il correttivo, basterà un rendiconto per cassa al posto delle scritture contabili per gli enti non commerciali con proventi annui inferiori a 220mila euro (non più entro i 50 mila euro attualmente previsti) in coerenza con il limite oltre il quale scatta l’obbligo di redazione del bilancio di esercizio . E lo stesso bilancio potrà documentare anche le attività svolte dall’ente (distinguendo quelle di interesse generale e quelle secondarie) senza bisogno di redigere un ulteriore documento.

La non commercialità

Sul fronte più strettamente fiscale si punta a considerare non commerciali gli enti anche se i ricavi superano i costi fino a un limite massimo del 10% per non più di due esercizi consecutivi. Un intervento per evitare una rigida “tagliola” tenendo conto dell’esigenza di mantenere la qualifica non commerciale dell’attività anche in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi, ad esempio per maggiori entrate intervenute alla fine dell’esercizio o riduzione dei costi non preventivamente determinabili.

Le differenza retributiva

Anche sul fronte del lavoro si prospettano modifiche. Lo schema di decreto esaminato ieri dal Consiglio dei ministri punta a stabilire che il limite di 1 a 8 previsto come differenza retributiva massima tra lavoratori dipendenti degli enti del Terzo settore non si applichi per i lavoratori dotati di specifiche competenze nell’ambito delle prestazioni sanitarie, formazione universitaria, e ricerca scientifica di interesse sociale.

L’impresa sociale

Ma, come anticipato, anche il testo dell’impresa sociale è stato oggetto di un correttivo ad hoc. Vengono introdotti limiti più stringenti all’impiego di volontari, che dovranno svolgere attività aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai lavoratori impiegati. Sul versante fiscale viene confermata la non imponibilità delle somme destinate a riserva o al versamento del contributo per l’attività ispettiva mentre scatta l’imponibilità in tutte le ipotesi di distribuzione di utili ai soci ivi inclusa la loro destinazione ad aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni Istat. Nel tentativo di scongiurare l’effetto «imposte su imposte» si punta a evitare che l’importo dovuto a titolo di Ires in seguito a variazioni fiscali possa essere, a sua volta, tassato.
L’impresa sociale potrà ricevere finanziamenti agevolabili con detrazioni o deduzioni pari al 30% delle somme investite (si veda quanto anticipato sul Sole 24 Ore di ieri) entro 5 anni da quando assume tale qualifica. Si adegua in questo modo la misura a quella già prevista per le start-up innovative, superando il riferimento attualmente in vigore che assegna il beneficio alle sole imprese sociali costituite entro 36 mesi dal 20 luglio 2017.

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