Fisco e contabilità

Pagamenti, obblighi di segnalazione sulla fedeltà fiscale allargati a società controllate ed enti pubblici

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Le segnalazioni all’agente della riscossione, previste nell’articolo 48-bis del Dpr 602/73, devono essere effettuate anche dagli enti pubblici economici e non economici e dalle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico. In caso di somme soggette a split payment, il riscontro sul superamento della nuova soglia di 5mila euro va fatto sull’importo al netto dell’Iva. La verifica va eseguita anche in ipotesi di pagamenti derivanti da provvedimento del giudice, ad esempio in conseguenza di un giudizio di ottemperanza.
Sono questi i primi chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato, contenuti nella circolare n. 13, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 che hanno dimezzato il limite per l’effettuazione delle segnalazioni all’agenzia delle Entrate-Riscossione portandolo da 10mila a 5mila euro. Le novità sono entrate in vigore a partire dai pagamenti eseguiti dal 1° marzo scorso.

Perimetro soggettivo
Sotto il profilo della individuazione del perimetro soggettivo degli enti destinatari, la circolare include gli enti pubblici economici e non economici, oltre alle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico. Sempre escluse, invece, le società a prevalente partecipazione pubblica, in mancanza del regolamento previsto nel Dm 40/08.
In caso di pagamento di somme soggette a split payment, l’importo cui riferirsi per verificare il superamento della nuova soglia è al netto dell’Iva, che va versata direttamente all’Erario.
Sempre secondo la Ragioneria, la verifica di morosità del beneficiario deve essere eseguita anche nell’ipotesi di versamenti dovuti in base a provvedimenti del giudice, quali, ad esempio, in sede di giudizio di ottemperanza. A questo riguardo, peraltro, va evidenziato che la tesi non è condivisa dalla Corte di cassazione (sentenza n. 8846/16).
La verifica deve essere svolta anche quando si paga agli eredi del beneficiario, con riferimento a ciascuno di essi. In tale eventualità potrà, peraltro, accadere che gli importi di spettanza di ognuno siano inferiori al limite di legge e pertanto esclusi dal controllo di specie.
In caso di pagamento di indennità di fine rapporto o di mancato preavviso ai successori del dipendente, inoltre, poiché non vi è relazione con il rapporto di lavoro dipendente, l’eventuale pignoramento dell'agente della riscossione sarà integrale, non operando i limiti di cui all’articolo 72-ter del Dpr n. 602/73. Se l’erogazione avviene in favore del legale distrattario dell’importo delle spese di lite, sarà quest’ultimo il destinatario dei controlli di legge. In tutti i casi di mandato con rappresentanza, inoltre, il controllo deve riguardare unicamente il mandante.

Cessione del credito
In ipotesi di cessione del credito, se il cedente acconsente all’effettuazione preliminare della verifica nei suoi riguardi, l’ente pubblico, ove ’'esito della stessa sia negativo, procede alla liquidazione dell’intero importo in favore del cessionario, nei cui riguardi comunque espleta il riscontro con l’agenzia delle Entrate-Riscossione. Qualora il cedente non acconsenta a tale preliminare riscontro, l’ente provvederà al pagamento effettuando il controllo solo nei riguardi del cedente stesso, con il rischio per il cessionario beneficiario della erogazione di vedersi falcidiare l’importo.
La circolare conferma, infine, che non si può procedere ad un artificioso frazionamento del pagamento laddove dagli accordi conclusi sia previsto un versamento unitario.
Da ultimo, si rileva che la disciplina in esame convive con il fermo amministrativo, disposto dalla normativa di contabilità pubblica, trattandosi di disposizioni che hanno ambiti applicativi non del tutto coincidenti.

La circolare della Ragioneria dello Stato

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