Fisco e contabilità

Asseverazione dei rapporti tra ente locale e partecipate: il nodo dei compensi aggiuntivi

di Tommaso Pazzaglini (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Tra gli adempimenti propedeutici alla redazione del rendiconto della gestione, assume notevole importanza la conciliazione delle partite debitorie e creditorie tra l'ente locale e le sue società partecipate; la riconciliazione rappresenta anche presupposto fondamentale in vista della redazione del bilancio consolidato che dovrà essere redatto entro il 30 settembre 2018 riferito all'esercizio 2017.

Le indicazioni della Corte dei conti
Per quanto riguarda però tale adempimento la Corte dei Conti, sezione Autonomie, nella delibera n. 2/2016 sancisce che l'asseverazione dei rapporti di debito e credito sia effettuata dai rispettivi organi di revisione al fine di garantire l'attendibilità dei dati certificati. Infatti, l'articolo 11, comma 6, lettera j, del Dlgs 118/2011 recita - al riguardo degli esiti della verifica con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate - che «la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze tra i saldi e ne deve fornire la giustificazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.».
La Corte, inoltre, dichiara che l'asseverazione è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, per tale attività però non possono essere previsti compensi aggiuntivi.

Linee guida di Assirevi
In merito a quest'ultimo aspetto occorre richiamare il documento di ricerca di Assirevi, n. 202/2016, il quale cerca di definire le linee guida per lo svolgimento dell'attività di revisione contabile nel caso in cui la società partecipata richieda al proprio revisore l'asseverazione di cui al richiamato articolo 11, comma 6, lettera j, del DLgs 118/2011, e il modello di relazione da utilizzare.
Per prima cosa viene chiarito che l'attività di asseverazione da parte del revisore può essere soddisfatta attraverso lo svolgimento di una relazione contabile e non con la mera sottoscrizione di un singolo prospetto contabile riportante i crediti e i debiti reciproci fra l'ente locale e la società partecipata. È necessario peraltro richiamare l'Isa 805 emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board per l'espressione di un giudizio su specifici dati e componenti di bilancio; il documento precisa che nella relazione occorre anche richiamare le finalità e i criteri contabili adottati per l'elaborazione della relazione stessa. Ciò perché tali criteri potrebbero discostarsi da quelli utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio come per i crediti indicati al valore nominale, separando la componente Iva, o al valore di presunto realizzo, oppure indicare solo i crediti per fatture già emesse e non anche per le fatture da emettere. Nel caso in cui la società sia partecipata da più enti è consigliato e ipotizzabile redigere una sola relazione di revisione che riepiloghi i rapporti reciproci in un singolo prospetto contabile. Ma il punto principale del documento è l'affermazione che «trattandosi di un incarico separato rispetto all'incarico di revisione legale svolta ai sensi del D.Lgs. 39/2010, la redazione della relazione di revisione sul prospetto potrà avvenire solo in presenza di una specifica lettera di incarico». Quindi la società deve provvedere a trasmettere al soggetto che deve occuparsi dell'asseverazione, formale incarico di revisione legale, con le note esplicative e la relativa lettera di attestazione.

Incarico «separato»
Si può quindi ritenere che questa affermazione di incarico «separato» stabilisca che per tale mandato sia necessario un compenso aggiuntivo per il revisore dei conti in quanto tale compito esula da quanto disposto Dlgs 39/2010. L'incarico deve stabilire le modalità per l'espressione del giudizio, indicando il livello di dettaglio delle informazioni richieste, i criteri di redazione, i responsabili della redazione e i principi professionali da seguire. Pertanto alla luce del nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Dlgs 175/2016), in combinato disposto con la lettura dell'articolo 2359 del Codice civile e degli articoli 11 ter e 11 quater del Dlgs 118/2011, in cui si illustrano le definizioni di controllo e controllo congiunto (come anche indicato dalle linee guida Anac approvate con determinazione n. 1134/2017) il limite indicato dalla Corte dei conti è da considerarsi valido, ma non nel caso in cui lo status della società sia di “mera” partecipazione pubblica. In attesa di un diverso chiarimento si ritiene che sia necessario quindi un compenso aggiuntivo per tale attività di asseverazione.

Motivazione delle discordanze
La Corte dei conti peraltro sottolinea, nella citata delibera, che la nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori intercorrenti fra enti locali e società partecipate (o altri enti strumentali) mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti. Ecco perché la motivazione è non solo importante ma necessaria e imprescindibile nel caso in cui emergano differenze tra le due contabilità; qualora tali differenze non siano dovute alla natura temporale delle registrazioni o ad altre specifiche motivazioni, ma a obbligazioni già esigibili, come cita anche il principio contabile 4/2 nel caso di «emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.». Perciò nel caso emergano tali discordanze non motivabili, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio con l'approvazione del rendiconto della gestione da parte del consiglio comunale; non è sufficiente vincolare o accantonare delle somme all'interno del risultato di amministrazione come è già avvenuto in diversi enti, in particolare con le proprie istituzioni o fondazioni.

(*) Membro gruppo di lavoro documenti Ancrel

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