Fisco e contabilità

Termini flessibili per le correzioni al pareggio

Gli enti si stanno interrogando in questi giorni sulla effettiva portata dell'obbligo di riapprovare il prospetto del pareggio di bilancio, nel termine che scade oggi. Il comma 468 della legge 232/2016 impone infatti a tutte le amministrazioni locali di verificare in sede di bilancio, attraverso un prospetto, la coerenza del documento di programmazione finanziario con gli obiettivi di finanza pubblica.

L’indicazione della norma
La stessa norma prevede che, in caso di interventi normativi, il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro i successivi 60 giorni, le necessarie variazioni. Con il comma 785, lettera a), della legge 205/2017 è stata modificata la rilevanza dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel pareggio di bilancio e, in particolare, è stato previsto – a differenza del passato - che l'intero accantonamento possa essere portato in detrazione delle spese finali, anche se finanziato da avanzo.
La Commissione Arconet, nella seduta del 17 gennaio scorso, ha aggiornato il modello con modifiche di poco rilievo: è stata infatti eliminata la nota 2 e modificata la nota 3 del vecchio prospetto, togliendo l'indicazione di detrarre unicamente il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i fondi rischi non finanziati da avanzo.

L'obbligo di riapprovare il prospetto in Consiglio
Nella circolare 5/2018 la Ragioneria generale dello Stato precisa che «se il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato prima della comunicazione da parte del ministero dell'Economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla Commissione Arconet (17 gennaio 2018) -, il prospetto di verifica del pareggio di bilancio è approvato dal Consiglio mediante delibera di variazione del bilancio entro 60 giorni dal suo aggiornamento (18 marzo, che però è caduto di domenica )».
Questa indicazione non risulta suffragata dalla normativa, perché impone indistintamente a tutti gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 17 gennaio (oppure che lo hanno approvato successivamente utilizzando il vecchio prospetto) di ritornare in consiglio ad aggiornare il prospetto mediante delibera di variazione.
Al contrario, il comma 468 prevede questo passaggio solamente nel caso in cui l'ente debba adottare misure correttive a garanzia del pareggio di bilancio oppure quando le modifiche normative incidano sulla determinazione del saldo.
Considerato che la possibilità di utilizzare l'avanzo libero a seguito di svincolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità per finanziare il fondo crediti di competenza può essere utilizzata solamente dopo il rendiconto, sono molto rari i casi in cui gli enti si trovino nella situazione di dover aggiornare il prospetto.
E in ogni caso si tratterebbe di modifiche migliorative del saldo che non rendono di certo obbligatoria una revisione della programmazione adottata.
È quindi da ritenere che non vi sia un obbligo tassativo di convocare i consigli comunali unicamente per una questione formale che nulla aggiunge o toglie alla gestione sostanziale dei vincoli di finanza pubblica.
Gli enti potranno tranquillamente adempiere anche oltre la scadenza del 18 marzo, portando in approvazione il prospetto aggiornato nella prima variazione utile.
Su questa delibera è utile acquisire il parere dell'organo di revisione, anche in assenza di una vera e propria modifica del bilancio.

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