Fisco e contabilità

Affitti brevi, rebus-cedolare in Lombardia

La Regione Lombardia ritiene che gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche debbano essere ricompresi tra le strutture ricettive denominate «case e appartamenti per vacanze» (Cav) e quindi soggetti alla disciplina e agli adempimenti previsti per queste ultime, a iniziare dalle modalità di preventiva comunicazione al comune dell’avvio dell’attività.

L’interpretazione dell’amministrazione regionale non trova alcun riscontro nella legge regionale 27/2015, ma solo in una Faq diffusa dalla direzione regionale Sviluppo economico.

Sulla base di questa Faq ai cittadini lombardi che vogliono dare in locazione turistica i propri alloggi viene richiesto di dichiarare al Comune, attraverso lo sportello unico delle attività produttive (e quindi attraverso il portale impresainungiorno.gov.it che fa riferimento al ministero dello Sviluppo economico), di offrire ospitalità ai sensi dell’articolo 26 della legge 27 citata (e quindi quale gestore di una Cav), anziché di dare in locazione turistica il proprio alloggio ai sensi dell’articolo 53 dell’allegato 1 al Dlgs 79/2011 (Codice del turismo).

La conseguenza più grave di questa interpretazione potrebbe essere l’impossibilità di applicare la cedolare secca sul reddito di locazione. La circolare delle Entrate 24/E del 2017, infatti, esclude l’applicazione della cedolare sui redditi derivanti dalle locazioni brevi gestite nell’esercizio di un’attività d’impresa o di un’attività commerciale non esercitata abitualmente. Se da un lato è evidente che la nozione di “impresa” o “commercialità” dipende dal Codice civile e dal Tuir, dall’altro va scongiurato il rischio che chi si qualifica come Cav – sia pure ai soli fini di una norma regionale – si veda negata la qualità di “privato” e quindi la cedolare secca.

Un’ulteriore grave conseguenza potrebbe essere quella di veder qualificati, ai fini della Tari, gli alloggi dati in locazione turistica non più come «utenze domestiche», ma come attività commerciali.

La Regione Lombardia, inoltre, con il regolamento 7/2016 – sulla cui legittimità è già stato avanzato più di un dubbio – ha poi stabilito una lista dettagliata di beni che anche negli alloggi dati in locazione per finalità turistiche deve essere messa a disposizione degli inquilini. Si va dal bollitore per il tè fino al numero di canovacci da cucina da lasciare a disposizione degli ospiti. Il tutto con probabile violazione del principio della autonomia contrattuale sancito dall’articolo 1322 del Codice civile.

Non si capisce il motivo di tale atteggiamento rispetto ad una fattispecie, quella della locazione turistica, che, come dimostra la recente impugnazione da parte del Governo della legge sul turismo di Regione Toscana, non è di competenza regionale.
La fattispecie è, tra l’altro già adeguatamente disciplinata dal già menzionato articolo 53 del Dlgs 79/2011. Il tutto a danno dei proprietari e di un sistema turistico che, anche grazie all’Expo, ha portato la Lombardia a essere la seconda regione italiana per presenze dopo il Lazio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©