Fisco e contabilità

Solo il visto contabile rende il credito certo ed esigibile

di Vincenzo Giannotti

La determina di liquidazione, effettuata dal responsabile del servizio su un impegno contabile, è un atto interno e non può provare la certezza del credito fatto valere dal terzo. Per avere certezza del credito e, quindi, provare il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, assume valore il solo visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 6026/2018.

I fatti di causa
In mancanza del pagamento vantato nei confronti di un cliente, un creditore si è rivolto al Comune (quale terzo pignorato) per il recupero del debitore esecutato, producendo a supporto la determina di liquidazione del responsabile dell'ufficio tecnico. Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto nella determina di liquidazione il documento con il quale il Comune ha certificato la somma certa e liquida da pagare e, come tale, il necessario presupposto ai fini dell'azione dei successivi atti amministrativo contabili volti a consentire il pagamento del credito oggetto di liquidazione. La Corte territoriale ha reputato, al contrario, sulla base dello stesso materiale istruttorio, che la determina del servizio tecnico comunale rappresentasse mero atto a valenza esclusivamente interna, inidonea, in assenza del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, a costituire valida prova del credito verso l'ente locale.
Contro la sentenza il convenuto si è rivolto alla Cassazione, evidenziando l'errore della Corte territoriale in quanto, a suo dire, non solo la determinazione rappresenta di per sé un credito liquido ed esigibile, ma che il Comune ha anche dichiarato l'avvenuto successivo pagamento provando con ciò la natura del credito certo ed esigibile sin dall'origine.

Le indicazioni della Cassazione
Per i giudici di Piazza Cavour non vi è contraddizione tra la dichiarazione da parte del Comune circa la mancanza di certezza del credito, al momento della produzione della prova della determinazione fornita in giudizio, rispetto alla successiva dichiarazione dello stesso ente locale di estinzione del credito mediante pagamento con successivo mandato, in quanto ciò non ingenera un irriducibile contrasto con l'affermazione dell'insussistenza del credito, per difetto di prova dei fatti costitutivi. Infatti, in merito alla determinazione da parte del responsabile dell'ufficio tecnico, quale prova del credito esistente, va precisato quanto segue:
• a differenza di quanto asserito dal convenuto che, ai fini della valida costituzione del rapporto obbligatorio con gli enti locali è necessario l'impegno di spesa con l'attestazione della copertura finanziaria in base all'articolo 191 del Tuel, la Corte ha ben evidenziato la mancanza della prova del visto di regolarità contabile. In altri termini, il creditore è tenuto a provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, mentre a quest'ultimo incombe l'onere di provare di aver estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, cosa che nel caso concreto non è avvenuto;
• la copertura finanziaria, d'altra parte, si congiunge necessariamente, secondo il combinato disposto degli articoli 153 e 191 del Tuel, al visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario dell'ente, quale mezzo non solo di controllo di legittimità della spesa, ma anche del requisito di esecutività e di giuridica efficacia della determina di impegno. La determina di impegno, infatti, in mancanza del visto di regolarità contabile, ha natura di atto endoprocedimentale a valenza meramente interna, non dimostrativo della esistenza di un'obbligazione dell'ente.

La sentenza della Corte di cassazione n. 6026/2018

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