Fisco e contabilità

Illegittima la nomina del revisore al terzo mandato

di Antonella Putrino (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Nel 2018 parecchi revisori saranno nominati negli enti locali per la scadenza del triennio del mandato dei colleghi in carica.
La procedura è questa: le Prefetture territorialmente competenti, a seguito della prevista comunicazione inviata dall’ente, provvedono all’estrazione dei nominativi secondo quanto previsto dal decreto Interno del 15 febbraio 2012 n. 23, il quale stabilisce che «….. i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

I designati
I soggetti designati, dopo l’accettazione dell’incarico, producono legalmente la certificazione dell’inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal tuel, affinché, secondo quanto disciplinato dall’articolo 5, comma 4, del decreto, il Consiglio comunale possa procedere alla nomina dei soggetti estratti che abbiano reso la loro disponibilità.
Tutto questo previa verifica di eventuali cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’articolo 2399 del codice civile e dall’articolo 236 del Tuel o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo. Ed è qui che occorre porre particolare attenzione su quanto previsto dall’articolo 235 (Durata dell’incarico e cause di cessazione), qualora il revisore abbia già svolto l’incarico per due mandati presso l’ente in cui è stato sorteggiato.
Questo articolo, al comma 1, stabilisce che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale.

Il Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, del 3 dicembre 2014 n. 5976 ha stabilito l'esclusione dallo svolgimento dell’incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la terza volta, indipendentemente dal fatto che gli incarichi stessi siano consecutivi o no, citando le descrite fonti normative.
La ratio della predetta disposizione, indica la sentenza, è rinvenibile nella non irragionevole esigenza di favorire e garantire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all'organo di revisione contabile, in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento predicati dall'articolo 97 della Costituzione.
Il Dl 66/2014 ha modificato l’articolo 235 del Dlgs 267/2000, che prevedeva la rieleggibilità dei revisori per una sola volta.
Prima di quella modifica esisteva già il divieto al terzo mandato, anche se non consecutivo, tant'è che la norma prevedeva una sola possibilità di rielezione, contrariamente a quanto previsto, per esempio, per il sindaco dell’ente, dove l’articolo 51 del Dlgs 267/2000 indica che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica non è immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato, facendo quindi riferimento a una sequenza temporale.
Stando alla norma in senso letterale, quindi, la nomina del revisore dei conti al terzo mandato era già illegittima con la precedente formulazione e pertanto non è possibile sostenere la tesi che la preclusione allo svolgimento di tale incarico sia applicabile solo dall’entrata in vigore della modifica apportata dall’articolo 19, comma 1 bis, lettera a) del Dl 66/2014.

Il «caso Sicilia»
Con nota del 4 maggio 2015, l’assessorato delle autonomie locali della Regione Sicilia ha formulato espressa diffida a un consiglio comunale ad assumere specifico atto di revoca in autotutela di quanto adottato nella delibera consiliare relativa alla nomina di un revisore dei conti al suo terzo mandato.
Tale nomina, ancorché non consecutiva, configura secondo la Regione la violazione dell’articolo 235 del Dlgs 267/2000, modificato dal Dlgs 66/2014 e convertito dalla legge 89/2014. L’assessorato regionale, inoltre, ha disposto che il consiglio comunale provvedesse entro 30 giorni alla revoca dell’incarico conferito illegittimamente, pena la nomina di un commissario ad acta, per l’adozione degli atti omessi.
È indispensabile, pertento, che i revisori all’atto dell’accettazione dell’incarico rilascino idonea autocertificazione non solo per quanto riguarda gli articoli 236 e 238 del tuel, ma anche ai fini dell’articolo 235 per dichiarare di non trovarsi in tale caso.
Questo per evitare problemi sia al revisore (dichiarazione mendace), sia all’ente (atti rilasciati dal revisore divenuti nulli) qualora per ironia della sorte ci si trovasse a essere sorteggiati proprio in un ente presso il quale si è già svolto precedentemente tale incarico per due mandati.

(*) Revisore e consigliere nazionale Ancrel

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