Fisco e contabilità

Corte dei conti, la riforma chiede ai revisori la relazione degli organi di controllo

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

La relazione degli organi di controllo interno prevista dal nuovo Codice di giustizia contabile si riconduce alla normale attività di revisione assegnata al collegio dei revisori dei conti. Il chiarimento, utile a comprendere meglio l'applicazione pratica del Dlgs 174/2016 anche negli enti locali, arriva dalla Corte dei conti (sezioni riunite in sede consultiva, delibera 2/2018), che si esprime a seguito di un quesito della Ragioneria generale dello Stato, in materia di presentazione dei conti giudiziali dopo l'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile.

Il nuovo Codice
Prima di analizzare il quesito specifico riferito alle ragionerie generali dello Stato, i giudici chiariscono che le nuove norme del Codice in tema di presentazione e deposito dei conti giudiziali si configurano quali disposizioni di carattere generale, che integrano (se mancante) ma non sostituiscono la disciplina procedurale prevista per le singole amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di individuare un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo e previa parifica, depositi il conto giudiziale, insieme alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente. L’obbligo non muta la procedura disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità. Anche la relazione degli organi di controllo interno, contemplata nell'articolo 139, comma 2 del decreto, si riconduce alla normale attività di revisione assegnata al collegio dei revisori dei conti dal Dlgs 123/201 (articolo 20), decreto che non è abrogato dal Codice di procedura contabile e che conserva intatta la sua portata dispositiva.

Niente abrogazioni
Le considerazioni potrebbero estendersi anche agli enti locali, con riferimento alle norme del Dlgs 267/2000. Il Codice di giustizia contabile conferma e chiarisce, si legge nella delibera, sotto un profilo processuale, la disciplina vigente che prevede la presentazione del conto all'amministrazione dalla quale il contabile dipende nelle forme e con il contenuto definito in sede di regolamento di contabilità, la parificazione del conto (consistente in una dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture tenute) a cura della stessa amministrazione, la verifica di regolarità amministrativo contabile del conto effettuata dai competenti uffici di controllo e il deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale competente per territorio in base all’articolo 140 del Codice.

Il caso dei musei
Il parere chiesto dal ministero dell'Economia riguarda nello specifico il controllo assegnato alle Ragionerie territoriali dello Stato sui conti giudiziali degli agenti contabili degli Istituti e dei Musei dotati di autonomia speciale. A seguito della ricusazione del visto da parte della Ragioneria territoriale dello Stato di Modena sui conti giudiziali degli agenti contabili a denaro delle Gallerie Estensi per difetto di competenza derivante dall'autonomia speciale ad esse attribuita, la Ragioneria generale dello Stato, sulla base del nuovo quadro normativo dettato dal Dpcm 171/2014 e dal Dm del 23 dicembre 2014, si interroga sulla natura degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale chiedendosi se, ai fini della presentazione dei conti giudiziali e del controllo di regolarità amministrativo contabile, possano considerarsi articolazioni territoriali del Mibact (sia pure contraddistinte da una peculiare autonomia) o soggetti autonomi (anche se privi di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale). I magistrati argomentano che, trattandosi di articolazioni territoriali e periferiche del ministero, va applicata la disciplina dettata per le amministrazioni dello Stato, e in particolare l'articolo 16 del Dlgs 123/2011: per cui l'ufficio di controllo competente a ricevere e verificare il conto giudiziale si incardina nella Ragioneria territoriale.

La delibera 2/2018 della Corte dei conti, sezioni riunite in sede consultiva

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©