Fisco e contabilità

Ici, la Cassazione rinvia alla Corte Ue monopolio (e commissioni) di Poste

di Francesco Machina Grifeo

Finisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea, che dovrà giudicare se integri o meno un aiuto di Stato illegittimo, la gestione monopolistica del conto corrente per la raccolta dell'Ici da parte Poste italiane. Non solo, anche se il monopolio fosse ritenuto legittimo, in quanto riconosciuto parte dei servizi di interesse economici generale (Sieg), i giudici europei dovranno comunque affrontare la questione del potere unilaterale di Poste nel determinare la commissione (fissata in 0,23 centesimi). E ciò anche alla luce del fatto che il concessionario non può recedere dal contratto senza violare gli obblighi di legge. Il rinvio è stato disposto dalla III Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 5342 del 6 marzo 2018, che deve giudicare su di un ricorso di Equitalia Centro (dopo l'incorporazione di Equitalia Marche Due). Nelle fasi di merito, prima il Tribunale di Pesaro e poi la Corte di appello di Ancona, hanno riconosciuto il diritto di Poste a percepire i corrispettivi «per i servizi prestati a favore del concessionario».

La questione
Il Dlgs 504/1992 che ha introdotto l'obbligo di aprire un conto corrente intestato al Concessionario su cui riversare tutti i pagamenti Ici dei contribuenti, osserva la Cassazione, non è stato abrogato dalla norme successive che, per gli altri tributi, hanno aperto all'utilizzo del sistema bancario. E, per quanto concerne i Comuni impositori, anche a versamenti diretti su conti intestati alla tesoreria dell'ente. Interpellate sulla questione, le Sezioni Unite (7169/2014) hanno confermato lo speciale regime di «monopolio legale» per l'Ici, trovandone una giustificazione nell'intento di massimizzare la riscossione «attraverso la capillarizzazione del servizio» grazie alla «amplissima» diffusione degli uffici postali sul territorio. Mentre riguardo alle commissioni hanno osservato che nel decreto istitutivo non si prevede la gratuità del servizio. A questo punto la Terza Sezione si chiede se la giustificazione del monopolio in quanto Sieg regga vista «l'assenza di una analoga previsione nella disciplina della riscossione delle altre imposte locali, ed anzi della opposta previsione contenuta nel Dlgs n. 241/1997 e nel Dlgs n. 446/1997 diretta a consentire la riscossione dei tributi anche attraverso il pagamento delle imposte tramite sistema bancario».

Il rinvio
La palla è ora passata ai giudici di Lussemburgo che dovranno rispondere alle seguenti questioni: se sia contraria al Trattato sul funzionamento dell'Unione (articoli 14 e 106, paragrafo 2) una norma che attribuisca e mantenga - anche a seguito della privatizzazione dei servizi di “bancoposta” - una riserva di attività a favore di Poste Italiane «avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta del tributo locale ICI, tenuto conto della evoluzione della normativa statale in materia di riscossione delle imposte, che almeno a far data dall'anno 1997, consente ai contribuenti ed anche agli enti locali impositori, di avvalersi di modalità di pagamento e riscossione attraverso il sistema bancario». E in caso di risposta affermativa, se, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, il potere di determinazione unilaterale della “commissione” rientri nei «canoni compensatori degli obblighi di servizio pubblico» oppure configuri un «aiuto di Stato» illegittimo. Infine, se configuri abuso di posizione dominante l'obbligo a contrarre con Poste previsto a pena di violare la legge sulla riscossione da parte del concessionario.

L’ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione n. 5342/2018

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