Fisco e contabilità

Al via anche i versamenti a rate delle ritenute

I cittadini del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 potranno eseguire i pagamenti a rate a partire dal 31 maggio 2018. Per l'agenzia delle Entrate, i residenti nelle zone colpite dal sisma dell'agosto 2016 possono versare a rate le ritenute finora non operate dai sostituti d'imposta, anche se è venuto meno il rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta (risoluzione 19/E del 6 marzo 2018).
L'articolo 48, comma 1-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, stabilisce che i sostituti d'imposta, a prescindere dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni terremotati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di sospensione riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

Percettori di redditi di lavoro dipendente privato o pubblico
I contribuenti interessati dalla sospensione delle ritenute sono i percettori dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte, cioè i percettori di redditi di lavoro dipendente privato o pubblico, di pensioni e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate e non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. È inoltre disposto che la ripresa della riscossione delle ritenute non operate avviene entro il 31 maggio 2018.
Il versamento può essere eseguito senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018. I sostituti d'imposta che non hanno operato le ritenute, dietro richiesta dei contribuenti interessati, devono indicare l'ammontare delle ritenute operate, e quello delle ritenute sospese, nella certificazione unica (CU). Ciò per consentire ai contribuenti che hanno fruito della sospensione di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti.

L'ipotesi di decesso del contribuente
Per quanto riguarda l'ipotesi di decesso del contribuente che ha richiesto la rateazione, l'agenzia delle Entrate precisa che l'articolo 65 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, dispone che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa e che tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Ne consegue che il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi del titolare del reddito che abbia chiesto la sospensione delle ritenute al proprio sostituto d'imposta, tenuto conto che il presupposto dell'obbligazione tributaria in questione, assistita dall'agevolazione consistente nella modalità rateata di riversamento della stessa, si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Resta ferma, altresì, l'applicazione della sospensione dei termini in favore degli eredi.

La risoluzione n. 19/E/2018

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