Fisco e contabilità

Sull’esenzione Imu per i pensionati agricoli nuovo match fra giudici e ministero dell’Economia

di Pasquale Mirto

Nel corso del 2017 si è via via consolidata una giurisprudenza di legittimità che ha escluso l'applicazione dei benefici Ici ai pensionati agricoli, anche nel caso in cui questi, per libera scelta, continuano a essere iscritti alla previdenza agricola (Cassazione, sentenze nn. 13745/2017, 14135/2017, 26455/2017 e 26643/2017).
La giurisprudenza di legittimità ha ancorato il proprio indirizzo interpretativo ad alcune pronunce della Corte costituzionale (ordinanze n. 336/2003 e n. 87/2005) che hanno individuato come ratio delle disposizioni agevolative Ici quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro «esclusiva fonte di reddito».
Sul tema è prontamente intervenuto il Dipartimento delle finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1° marzo).
Ad avviso del ministero le conclusioni raggiunte dalla Corte di cassazione non possono essere applicate all'Imu, in quanto tributo diverso dall'Ici.
Si tratta, all'evidenza di una affermazione non corretta, esclusivamente finalizzata a depotenziare i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione.

Nomative identiche
La prima considerazione da fare è che il requisito della prevalenza del reddito derivante dall'attività agricola (o la sua fonte esclusiva, sulla base delle pronunce della Corte costituzionale) è requisito di derivazione giurisprudenziale, non essendo previsto espressamente né nella normativa Ici né nella normativa Imu. Fatta questa premessa, tutte le argomentazioni ministeriali sono facilmente criticabili.
L'affermazione che la normativa Ici e Imu siano diverse con riferimento alle agevolazioni agricole è smentita dalla stessa legge che, nel riproporre la finzione giuridica per le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, rinvia espressamente alla disciplina Ici. Né, può essere considerato un elemento di differenziazione il fatto che la normativa Ici rinvii oltre che al coltivatore diretto anche all'imprenditore agricolo a titolo principale (Iatp), figura questa sostituita, a opera del Dlgs 99/2004, dall'imprenditore agricolo professionale (Iap). Pertanto, anche le agevolazioni Ici, dovevano ritenersi indirizzate allo Iap, fin dal 2004.
A ben vedere poi, la normativa Imu è perfettamente identica a quella Ici, solo meglio sistematizzata, e per questa ragione non è stato necessario richiamare l'articolo 58 del Dlgs 446/1997. Infatti, nell'Ici l'articolo 58 prevedeva espressamente che le agevolazioni previste dall'articolo 9 del Dlgs 504/1992 fossero riservate ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli persone fisiche iscritte alla previdenza agricola, ma la precisazione si era resa necessaria perché l'artioclo 9 della normativa Ici faceva riferimento ai «terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti», senza null'altro specificare. La normativa Imu nel riscrivere le agevolazioni, a ben vedere, lo ha fatto “sistematizzando” quando già previsto in Ici da due norme di legge (l'articolo 9 del Dlgs 504/1992 e l'articolo 58 del Dlgs 446/1997), perché il risultato finale è sempre lo stesso.
Peraltro, le disposizioni normative, richiamate dal Mef, che consentono al pensionato agricolo di continuare a essere iscritto, per propria scelta, alla previdenza agricola erano applicabili anche in vigenza di Ici, sicché non si comprende dove sia la differenza con l'Imu.

Mef vs Cassazione
In realtà, la Cassazione non ha verificato se il pensionato agricolo possa essere qualificato coltivatore diretto o Iap, verifica inutile, perché espressamente contemplata dalla norma, ma se il pensionato, pur iscritto e pur potendosi qualificare come coltivatore diretto o Iap possa accedere ai benefici Ici, che come detto sono identici a quelli Imu.
Le conclusioni della Suprema Corte possono o non possono essere condivisibili, ma certamente non possono essere superate con le considerazioni espresse dal Mef.

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