Fisco e contabilità

Terreni, Imu ridotta se c’è contratto

Un terreno edificabile posseduto e condotto da un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap), di cui il soggetto sia comproprietario con altre persone sprovviste di queste qualifiche, non sconta l’Ici come area agricola per l’intera superficie. Questo qualora non ci sia un contratto di concessione in uso. Lo precisa la Ctr Emilia Romagna con sentenza 3485/11/2017, depositata il 15 dicembre 2017 (presidente Mancini, relatore Conti). Il principio (come vderemo più oltre) si applica anche all’Imu.

Il caso
La fattispecie riguarda un terreno in comproprietà tra tre persone, inserito nel piano regolatore del Comune come area edificabile, che i proprietari avevano assoggettato a Ici come terreno agricolo in quanto condotto direttamente da una comproprietaria in possesso della qualifica di Iap con regolare iscrizione nella previdenza agricola. In base all’articolo 2 del Dlgs 504/92, essendo il terreno destinato alla coltivazione agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, usufruiva dell’agevolazione come terreno agricolo, e quindi la base imponibile veniva determinata su base catastale e non sul valore di mercato.
Il Comune riconosceva corretta la minore base imponibile soltanto per una quota del terreno e non per la parte di proprietà dei soggetti privi della qualifica professionale agricola.
I proprietari invece sostenevano il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza 15566/2010, secondo la quale, in presenza di comproprietà, se almeno un comproprietario esercita la coltivazione diretta del fondo, il terreno va considerato agricolo anche per la quota degli altri cointestatari. Tale principio è stato fatto proprio anche dal ministero dell’Economia, dipartimento delle Finanze, con la circolare 3/2012 in materia di Imu. La Ctp accoglieva le istanze dei comproprietari, oltre che per vizi formali, anche per la circostanza che il terreno doveva comunque considerarsi agricolo, in quanto lo sfruttamento edilizio non poteva essere compatibile con tale utilizzo.

La decisione
Invece la Commissione regionale ha accolto l’appello del Comune, senza tuttavia disconoscere il principio che il terreno possa usufruire del beneficio fiscale come area agricola se condotto da un comproprietario in possesso dei requisiti; nella fattispecie, i giudici hanno valutato decisiva la circostanza che non risultasse un titolo con il quale i comproprietari non conduttori avessero concesso all’imprenditore agricolo professionale la conduzione del terreno, mancando un contratto.
Secondo i giudici felsinei soltanto in presenza di un contratto regolare di concessione in uso della quota di terreno di proprietà degli altri comproprietari, il soggetto che coltiva il fondo potrebbe invocare il proprio diritto ad esercitare la attività agricola sull’intera superficie del fondo. La mancanza di qualsiasi contratto fa ritenere che la conduzione sia avvenuta per mero fatto e non per diritto; i comproprietari non coltivatori in assenza di un contratto potrebbero richiedere in ogni tempo la restituzione del possesso della loro quota di terreno.
Appare peraltro molto forte l’affermazione contenuta nella sentenza secondo la quale i comproprietari non conduttori abbiano perso o rinunciato al diritto del possesso sull’intero fondo. La fattispecie esaminata dalla Commissione regionale di Bologna riguarda situazioni frequenti in cui il terreno è posseduto dai coniugi in regime di comunione legale ed è coltivato soltanto da uno di essi.

La sentenza della Ctr Emilia Romagna n. 3485/11/2017

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