Fisco e contabilità

Riaccertamento ordinario, sotto esame le economie su impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

L'attività di riaccertamento ordinario contiene quest'anno una nuova insidia per gli enti, i quali, per verificare il rispetto del pareggio di bilancio, dovranno fare attenzione non solamente alle reimputazioni di impegni che confluiranno nel fondo pluriennale vincolato di spesa finanziati da mutui, ma anche alle economie sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di entrata. Dall'esercizio 2017, infatti, il comma 466 della legge 232/2016 prevede che «Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente…». Come deve essere interpretata questa disposizione? Qual è la sua finalità?

La nuova norma
Lo scopo della disposizione in esame è quello di evitare che l'ente tragga vantaggio, ai soli fini del pareggio di bilancio, dalle economie registrate sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di entrata, così come accaduto fino all'anno 2016. La posta, infatti, ha la funzione di fornire copertura finanziaria a impegni assunti in esercizi precedenti a quello di riferimento e imputati in conto competenza secondo l'effettiva esigibilità di spesa, senza gravare sulle risorse dell'esercizio, neutralizzando al contempo gli effetti negativi sul saldo di finanza pubblica. Se dunque il fondo pluriennale vincolato di entrata esiste in relazione agli impegni a cui deve garantire copertura, nel momento in cui questi impegni si riducono, a seguito della registrazione di economie di spesa, il fondo pluriennale di entrata cessa la sua funzione e, solo ai fini del pareggio, dovrà essere ridotto in misura pari alle economie.
In caso contrario l'ente usufruirebbe di una posta attiva ai fini del saldo, a cui non corrispondono impegni in parte spesa di pari importo (ovvero fondo pluriennale vincolato di spesa), che finirebbe per generare un avanzo “indebito” ed influenzare positivamente il conseguimento del saldo di finanza pubblica. Ammettiamo che l'ente, con il rendiconto 2016, abbia imputato sul 2017 un impegno di 20.000 euro finanziato dal fondo pluriennale vincolato di entrata, impegno che, a rendiconto, viene ridotto a 13.000. Senza il nuovo correttivo nel pareggio di bilancio l'ente avrebbe iscritto, in entrata, un fondo pluriennale vincolato di 20.000 ed in spesa avrebbe registrato impegni per 13.000, conseguendo un saldo positivo di 7.000.
Per questo motivo dal 2017, ai fini del pareggio di bilancio, se l'ente cancella impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di entrata, tali importi devono essere portati in detrazione del fondo pluriennale vincolato di entrata, valorizzando nel prospetto del monitoraggio l'apposito rigo dedicato (A.3). Questo determina però, in buona sostanza, oltre all'impossibilità di trarre vantaggio dagli spazi creatisi dalla riduzione dell'impegno, anche un disallineamento tra la gestione contabile del fondo pluriennale vincolato e la gestione “pareggio” del medesimo fondo pluriennale.

Il Fpv di entrata
Ricordiamo che il fondo pluriennale vincolato di entrata rappresenta una posta iscritta in bilancio in continuità con il fondo pluriennale vincolato di spesa del rendiconto dell'esercizio precedente che non viene mai ridotta, anche in caso di totale cancellazione degli impegni dallo stesso finanziati. In tal caso infatti il principio contabile, opportunamente modificato con il Dm del 4 agosto 2016, prevede che la cancellazione dell'impegno comporti una dichiarazione di indisponibilità del fondo di entrata e che le relative risorse vengano liberate a favore del risultato di amministrazione. Non è possibile, quindi, assumere un nuovo impegno sfruttando la disponibilità del capitolo di spesa emersa a seguito della cancellazione o riduzione dell'impegno di competenza finanziato dal FPV. Quelle risorse devono essere congelate in attesa che confluiscano in avanzo (vincolato, destinato o libero a seconda dell'entrata che lo aveva finanziato). Solo in casi eccezionali il principio ammette che le risorse possano essere utilizzate nel medesimo esercizio, qualora il vincolo di destinazione sottostante “preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l'ente”.

Le implicazioni del pareggio di bilancio
Pertanto, mentre nel bilancio il fondo pluriennale vincolato di entrata non si riduce mai, nel pareggio di bilancio questa voce potrà subire due decurtazioni:
a) la prima riguarda la quota del fondo di parte capitale finanziata da debito che, come noto, non rileva ai fini del saldo e quindi deve essere detratta dal fondo pluriennale vincolato di parte capitale, sia in entrata che in spesa. In entrata quindi l'importo di questo fondo da iscrivere al rigo A.2 dovrà essere esposta al netto della quota derivante da indebitamento;
b) la seconda riguarda le economie sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di entrata, economie che saranno esposte al rigo A.3, come già detto. Il campo può essere valorizzato solo con riferimento ai dati gestionali, in quanto a livello di previsione l'ente mantiene, in bilancio, il fondo pluriennale vincolato di entrata e tutta la previsione di spesa dallo stesso finanziato. Attenzione al fatto che le economie da valorizzare nel rigo A.3 non comprendono quelle relative ad impegni finanziati da mutuo, il cui importo è già stato detratto dal fondo pluriennale vincolato di entrata.

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