Fisco e contabilità

Nelle agenzie fiscali resta il rebus delle deleghe

Rimane ancora irrisolto il nodo sulla validità della delega di sottoscrizione di atti impositivi conferita al funzionario da un dirigente cessato dall’incarico in assenza di concorso e non più rinnovata dal nuovo dirigente che gli è subentrato.
È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza interlocutoria n. 4568/2018, con cui la sesta sezione civile della Corte suprema di Cassazione ha rimesso la questione a un’altra sezione per insussistenza di univocità decisionali in seno alla stessa. Per l’ennesima volta i giudici della Corte suprema si sono dovuti occupare dell’eccezione preliminare di illegittimità dell’atto impositivo per difetto di delega di firma sollevata da un contribuente in sede di ricorso introduttivo, non accolta dal Collegio regionale, laddove il delegante sia cessato dall’incarico e il nuovo capo ufficio che è subentrato non abbia provveduto a rinnovare il conferimento del potere di firma al delegato.

Il dirigente incaricato
La questione riguarda, in particolare, la validità di quegli atti sottoscritti su delega di un cosiddetto «dirigente incaricato» poi decaduto dalle sue funzioni a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle assegnazioni degli incarichi dirigenziali senza bandire un concorso pubblico, laddove il nuovo dirigente che lo ha sostituito non ha rinnovato i conferimenti del potere di firma.
Si ricorda, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 37/2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che hanno consentito alle Agenzie fiscali di assegnare incarichi dirigenziali senza concorso, con la conseguenza che la maggior parte degli “incaricati”, spesso a capo di Uffici e nell'ambito delle loro funzioni conferenti deleghe di firma, sono decaduti dal loro incarico. Poi sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ormai nota sentenza n. 22810/2015, statuendo la legittimità e la validità gli atti impositivi sottoscritti dai predetti incaricati che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, risultano essere stati assunti senza bandire un regolare concorso. Tuttavia, nonostante l’intervento della Corte suprema, non è ancora pacifico se, dopo la loro cessazione e successiva sostituzione, le eventuali deleghe conferite dai medesimi ad altri funzionari avrebbero dovuto o meno, a pena di nullità, essere oggetto di rinnovo da parte dei nuovi subentranti.

La qualifica dirigenziale
La pronuncia di legittimità 22810/2015, infatti, non ha riguardato l'eventuale vizio di sottoscrizione in capo al delegante cessato, riportando il mero assunto che, ai sensi dell’articolo 42 Dpr 600/73, non è necessario che il capo dell’ufficio o il soggetto da questi delegato alla sottoscrizione rivesta la qualifica dirigenziale, siccome è sufficiente che appartenga alla carriera direttiva, quindi alla terza area funzionale.

L’ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione n. 4568/2018

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