Fisco e contabilità

La società pubblica paga l'Iva anche sui servizi forniti al Comune

di Andrea Taglioni

L'esecuzione di determinati compiti, anche di interesse pubblico, da parte di una società interamente partecipata dal Comune configura una prestazione di servizi e, come tali, soggetti a Iva. Se l'attività svolta in esecuzione del contratto tra la società e il Comune costituisce un'attività economica, verifica che comunque spetta al giudice remittente, l'ente partecipato non può essere equiparato al Comune che, in base alla Direttiva Iva, non è considerato soggetto passivo d'imposta per le attività svolte in funzione di pubblica autorità. Questi i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza di ieri, in relazione alla controversia n. C 182/17.

La vicenda
L'origine della vicenda finita all'attenzione della Corte di Giustizia fa seguito alla richiesta di chiarimenti in ordine all'esatta qualificazione del soggetto passivo Iva rilevante ai fini del presupposto soggettivo e, una volta stabilito questo, la rilevanza che assumono ai fini Iva i corrispettivi erogati dal Comune alla società partecipata.
La società a responsabilità limitata senza scopo di lucro partecipata al 100% dall'ente pubblico aveva ritenuto di non assoggettare ad Iva i corrispettivi percepiti a fronte delle prestazioni rese a seguito del contratto stipulato con il Comune. In particolare quest'ultimo affidava, dietro corrispettivo, determinati compiti istituzionali tra i quali la gestione di alloggi, della rete viaria pubblica locale, degli spazi pubblici e di altre aree verdi, la gestione del centro di smaltimento di rifiuti di origine animale ecc.
Dall'altra parte, invece, l'Amministrazione finanziaria ungherese era dell'avviso che la società in questione, nonostante partecipata dal Comune, rappresentava a tutti gli effetti un soggetto passivo e, come tale, soggetto al pagamento dell'imposta per le prestazioni effettuate.

La decisione
La prima problematica affrontata dai giudici europei è stata quella di verificare se le operazioni poste in essere dalla società, in esecuzione del contratto, potessero configurarsi come una prestazione di servizi a titolo oneroso.
Gli Eurogiudici hanno ritenuto irrilevante, ai fini del presupposto oggettivo, che l'attività esercitata era regolamentata per legge e finalizzata ad un interesse generale. Per questo, le somme che il Comune versa alla società rappresentano un corrispettivo del rapporto sinallagmatico e, pertanto, tra i due soggetti si viene a configurare una prestazione di servizi che, in quanto tale, assume rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
La Corte è stata chiamata anche a stabilire se il concetto di non essere considerato soggetto passivo d'imposta potesse essere esteso anche alle unità organizzative comunali nonostante l'attività rappresentasse l'esercizio di un'attività economica,
A questo proposito i giudici sono stati dell'avviso che l'esercizio dell'attività economica posta in essere dalla società comunale esclude la possibilità di non essere considerato soggetto passivo; quindi l'ente partecipato deve sottostare all'Iva.

La sentenza della Corte Ue

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