Fisco e contabilità

Vietato finanziare società partecipate in liquidazione

di Gianluca Della Bella (*) - Rubrica a cura di Anutel

Dato che una società partecipata posta in liquidazione non ha prospettive di continuità aziendale, è vietato finanziarla con risorse comunali. È quanto ha affermato, con proprio parere n. 3 del 18 gennaio 2018, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, confermando l'ormai consolidato orientamento che è vietato erogare denaro ad una società partecipata in liquidazione, anche utilizzando la quota dell'avanzo di amministrazione vincolato per perdite reiterate negli organismi partecipati, obbligo introdotto dalla legge di stabilità 2014.
Un Comune piemontese ha, infatti, posto un quesito alla Corte dei conti, chiedendo se fosse possibile utilizzare l'avanzo vincolato accantonato a compensazione delle perdite di una propria società controllata, a favore di una partecipata in liquidazione.

Gli obblighi
La Corte, nel rispondere al quesito, rammenta che l'obbligo di accantonare risorse, a seguito di perdite reiterate da parte di organismi partecipati, è stato introdotto dall'articolo 1, commi 550-552, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, norma successivamente trasposta nell'articolo 21 del Dlgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Se un organismo partecipato dovesse presentare un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, la Pa proprietaria è tenuta ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l'importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell'anno successivo. Con questo meccanismo viene dunque creata una relazione diretta tra le perdite registrate dai soggetti controllati e la conseguente riduzione di spesa effettivamente disponibile. L'obiettivo della norma è quello di responsabilizzare l'ente locale nella gestione degli organismi partecipati e si pone nell'ottica di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli enti stessi. Le somme accantonate nel fondo vincolato torneranno poi nella disponibilità del Comune in caso di ripiano o di riassorbimento della perdita, in caso di dismissione della partecipazione o se il soggetto controllato viene posto in liquidazione.
Un aspetto ulteriore che la Corte sottolinea è che l'obbligo di accantonare risorse di bilancio, in correlazione a perdite degli organismi partecipati, non comporta l'insorgenza a carico dell'ente socio del dovere di ripianare dette perdite né di assumere direttamente i debiti del soggetto partecipato. Ciò in quanto l'introduzione della disciplina in esame non ha significato il venir meno del sistema di limiti, individuato dalla stessa giurisprudenza contabile nel principio generale di divieto di «soccorso finanziario».

I divieti
Il «soccorso finanziario» nei confronti degli organismi partecipati rimane sempre precluso in caso di reiterate perdite di esercizio, come espressamente previsto dapprima dall'articolo 6, comma 19, del Dl 78/2010, disposizione poi trasposta nell'articolo 14, comma 5, del Tusp 175/2016. Il divieto si applica non solo alle società partecipate poste in liquidazione (sezione di controllo della Liguria, deliberazione n. 71/2015/PAR), ma anche ai consorzi tra enti locali (sezione di controllo della Campania 75/2017/PAR). Quest'ultimo parere infatti afferma che: «Secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza contabile, detta norma impone l'abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. Non sono ammissibili “interventi tampone” con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (così Sezione controllo Piemonte, Delibera n. 61 del 22 ottobre 2010; Sezione Controllo Lombardia, Pareri n. 1081 del 30 dicembre 2010 e n. 207 del 27 aprile 2011; Sezione controllo Liguria, Parere n. 24/2017)».

Le deroghe
Le norme stesse, prosegue nel parere la Corte dei conti Piemonte, prevedono deroghe al divieto generale di «soccorso finanziario», limitate però al caso in cui in cui i trasferimenti alle società abbiano natura di corrispettivi relative a prestazioni di pubblico interesse resi dalla stessa oppure se i pagamenti siano correlati alla realizzazione di un programma di investimenti.

Conclusioni
In definitiva non sussiste a carico di un ente locale socio nessun obbligo di soccorso finanziario a favore di una propria partecipata, anche nel caso in cui la stessa sia stata posta in liquidazione. Al contrario, ogni intervento finanziario a carico della finanza pubblica, deve essere sempre supportato da un interesse pubblico concreto, individuato in maniera puntuale e che evidenzi in maniera incontrovertibile le ragioni economico-giuridiche a favore dell'operazione.

(*) Docente e Presidente regionale Anutel Marche

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©