Fisco e contabilità

Tari, stop alle tariffe senza piano

È illegittima la delibera di approvazione delle tariffe Tari adottata in assenza del piano economico-finanziario. L’accertamento emesso in applicazione di tali tariffe deve essere dunque annullato. Questa è la conclusione raggiunta dalla Ctr Campania, nella sentenza 8283/6/2017 (presidente Marenghi, relatore Iazzetti), depositata il 10 ottobre 2017.

Fissare le tariffe

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 683 della legge 147/2013, ai fini della determinazione delle tariffe della Tari, il Comune deve previamente approvare, con delibera consiliare, il piano economico finanziario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, redatto dal gestore del servizio.
Il piano, i cui riferimenti normativi sono contenuti nel Dpr 158/1999, contiene, oltre alla descrizione della modalità di svolgimento del servizio, la classificazione dei costi, in fissi e variabili, nonché le modalità di attribuzione degli stessi alle utenze domestiche e non domestiche. Si tratta dunque di un documento essenziale nella dinamica procedura di adozione delle tariffe del tributo. Peraltro nelle realtà regionali in cui è operativa l’autorità d’ambito, comunque essa sia denominata, potrebbe accadere che la competenza all’approvazione del piano finanziario sovra comunale appartenga per l’appunto a tale ente.
Nel caso deciso dalla Ctr Campania sembra di capire, dalla stringata motivazione, che per l’annualità in discussione il piano economico-finanziario non fosse stato approvato. Il collegio, dopo aver correttamente qualificato il suddetto piano come requisito di legittimità delle tariffe Tari, ha pertanto disapplicato la delibera, annullando l’accertamento impugnato.
In proposito, occorre tuttavia ricordare come, ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, l’illegittimità delle delibere adottate ai fini della determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti non può provocare alcun “vuoto” impositivo, con conseguente azzeramento del quantum dovuto dal contribuente. Tanto, alla luce del principio di carattere generale secondo cui il giudice tributario ha cognizione piena sul rapporto e come tale deve tendere all’accertamento sostanziale della pretesa tributaria controversa (Cassazione, sentenza 22535/2017). Sempre secondo l’opinione del giudice di legittimità, dunque, nell’ipotesi in esame il collegio di merito dovrebbe applicare le tariffe vigenti nell’anno precedente, validamente approvate.

Le conseguenze

Sembra dunque che, qualora anche le precedenti tariffe fossero viziate per qualsivoglia motivo, il giudice debba procedere ancora a ritroso, sino a individuare le ultime tariffe correttamente approvate. Non è chiaro cosa accade se per effetto di tale rideterminazione del prelievo il gettito del tributo si rivelasse alla fine molto inferiore rispetto al costo del servizio. Ciò, soprattutto nelle ipotesi in cui le impugnazioni dei contribuenti fossero molto numerose. In tale eventualità, il disavanzo o la perdita che si verificherebbe non dovrebbe poter essere coperta con il gettito della tariffa, atteso che esso/a deriva da errori commessi nella procedura di approvazione delle tariffe.

La sentenza della Ctr Campania n. 8283/6/2017

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