Fisco e contabilità

Rimborso spese legali, partecipate e salario accessorio: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

STATUS DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI
Con riferimento alla modalità con cui l'ente è chiamato a riconoscere le maggiorazioni di cui all'articolo 2 del Dm 119/2000, la deliberazione n. 3/2015 delle Sezioni riunite ha chiarito che «… trattandosi di parametri non rigidamente determinati bensì modificabili in ragione della stagionalità demografica (lett. a) e della virtuosità risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato dall'ente, con riferimento sia alle entrate proprie (lett. b), sia alla spesa corrente pro capite (lett. c), la verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta ogni anno e certificata in una delibera ad hoc dell'ente locale, anche al limitato scopo di verificare il mantenimento dei parametri di legge». Dalla valenza di accertamento dichiarativo della ricorrenza dei presupposti legittimanti la parametrazione della indennità effettuata dalla Amministrazione che assume il regolamento, deve ritenersi che siano preclusi meccanismi retroattivi di determinazione delle indennità di funzione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE 9 FEBBRAIO 2018 N. 3/2018

RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO
La nuova formulazione dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 non riproduce la precedente previsione normativa riguardante l'automatica riduzione del tetto di spesa complessiva annuale per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. La normativa attualmente in vigore, infatti, dispone l'automatica diminuzione del Fondo, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, solo con riferimento agli enti locali che non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità interno del 2015, fornendo, peraltro, anche un criterio generale di commisurazione laddove, per questi casi, si dispone che « … l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016». L'interpretazione letterale delle disposizioni in questione conferma dunque che dal 2017 non debbano più operarsi decurtazioni in ragione della riduzione di personale.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE 8 FEBBRAIO 2018 N. 4/2018

RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI
Sussiste un orientamento giurisprudenziale che va consolidandosi riguardo a fatti accaduti (procedimenti penali che hanno coinvolto ex amministratori per attività connesse all'espletamento del proprio mandato elettivo) prima dell'estate del 2015, ovvero dopo l'entrata in vigore della nuova previsione del testo dell'articolo 86, comma 5, del Dlgs 267/2000 come modificato dal Dl 78/2015 che consente tale rimborso «a condizione che non derivino oneri aggiuntivi per l'amministrazione». In relazione a tale espressione deve intendersi che non sia consentita, sulla base del novellato articolo 86, comma 5, primo periodo, l'introduzione o l'aumento della spesa per la voce in esame allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese relative all'organizzazione e al funzionamento complessivamente sostenute dall'ente locale rispetto a quanto risulta nel rendiconto relativo al precedente esercizio, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE 24 GENNAIO 2018 N. 7/2018

DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE ALLE PARTECIPATE E COLLOCAZIONE CONTABILE
In presenza di una “riduzione” di capitale con contestuale distribuzione tra i soci la somma “distribuita” rappresenta una “restituzione” di conferimento da registrare tra le entrate del Titolo V e, in quanto tale, deve essere destinata al finanziamento di spesa parte capitale. La posta in discorso, essendo registrata al Titolo V delle entrate, è da computare nel saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 7 FEBBRAIO 2018 N. 30/2018

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