Fisco e contabilità

Perimetro di consolidamento aperto a società in house

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

La società in house e l'ente destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo rientrano nel perimetro di consolidamento, oltre che nel gruppo amministrazione pubblica, a prescindere da ogni soglia di partecipazione. L'interpretazione fornita dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte (deliberazione n. 19/2018) fa tornare a riflettere sulla portata della novità, introdotta dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 11 agosto scorso, che si applica dal 2017.

I fatti
La vicenda su cui si pronunciano i giudici contabili muove da un contrasto fra la posizione di un Comune piemontese e quella della società affidataria della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale. La società, contrariamente al Comune, ritiene di non dover rientrare nel perimetro del consolidamento.
Ai fini della redazione del bilancio consolidato, quale strumento informativo finalizzato a fornire una chiara e esaustiva rappresentazione dell'unica entità economica «gruppo», a prescindere dalle sue articolazioni organizzative, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a effettuare un'attività preliminare che richiede la predisposizione di due elenchi distinti: quello degli organismi, enti e società facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e quello dei soggetti che, in quanto compresi nel gruppo, sono tenuti al consolidamento dei conti. Non tutte le entità comprese nel primo elenco, infatti, confluiscono anche nel secondo, dovendo essere escluse dal consolidamento tutte quelle componenti del gruppo considerate irrilevanti o per le quali risulti impossibile reperire le informazioni necessarie in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.
Il gruppo amministrazione pubblica comprende gli organismi strumentali (privi di autonoma personalità giuridica), gli enti strumentali (dotati di autonoma personalità giuridica), sia controllati che partecipati, e, infine, le società, controllate e partecipate. Relativamente a queste ultime, specifica il paragrafo 2, punto 3.2. dell'allegato 4/4 al Dlgs 118/11, appartengono al gruppo le «società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione». La norma, pertanto, fa rientrare nel gruppo amministrazione pubblica tutte le partecipazioni a prescindere dalla loro consistenza, nel caso in cui la società partecipata sia una società a partecipazione pubblica totalitaria che risulti affidataria diretta di un servizio pubblico locale.

Valutazione di rilevanza e significatività
L'ente territoriale, una volta individuato il gruppo amministrazione pubblica , deve successivamente procedere a una valutazione discrezionale «di rilevanza e significatività» per selezionare, all'interno del gruppo, quelle entità che costituiscono il perimetro del consolidamento.
Per evitare che l'applicazione dei soli criteri numerici di rilevanza determini il rischio dell'esclusione dall'area di consolidamento delle società che godono di affidamenti in house e che, comunque, ricavano dal settore pubblico le risorse per il proprio sostentamento, il principio contabile, pur prevedendo delle soglie numeriche di rilevanza, consente agli enti territoriali di effettuare una valutazione discrezionale di significatività al fine di inserire nel bilancio consolidato anche enti o società del gruppo che, in base al solo criterio quantitativo, sarebbero stati esclusi.
A questi stessi fini, il decreto del Mef 11 agosto 2017, oltre a intervenire sulle soglie numeriche di rilevanza, ha introdotto l'espressa previsione che «a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione».
Pertanto, a decorrere dal bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017 confluiscono nel perimetro del consolidamento: le società totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, le società in house e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo. L’ampliamento del perimetro del consolidamento si fonda su una valutazione legale di rilevanza, che si discosta dai criteri quantitativi e si ricollega alla natura di società in house o di ente comunque destinatario di un affidamento diretto e, dunque, all'origine pubblica delle risorse gestite dalla società o dall'ente.

La delibera della Corte dei conti Piemonte n. 19/2018

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