Fisco e contabilità

Cartelle di pagamento, il difetto di sottoscrizione non determina la nullità

di Alberto Ceste

Il difetto di sottoscrizione da parte del funzionario competente delle cartelle di pagamento recanti l'iscrizione a ruolo per tributi non incide sulla validità dell'iscrizione a ruolo. Il ruolo, infatti, secondo una corretta lettura dell'articolo 1 comma 5-ter lettera e) del Dl 17 giugno 2005 n. 106 si intende formato e reso esecutivo anche mediate l'avvenuta validazione dei dati. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sezione VI civile, con ordinanza n. 1545/2018.

Natura giuridica dell'iscrizione a ruolo
Il provvedimento di iscrizione a ruolo di tributi è un atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, che viene poi trasfuso nella cartella da notificare al contribuente.
Di conseguenza, esso:
• è assistito da una presunzione generale di legittimità e di riferibilità all'organo da cui promana, che è titolare del potere di emetterlo (Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 3 ottobre 2016 n. 19761);
• l'onere probatorio diretto a vincere la presunzione grava sul contribuente, che non può limitarsi ad una contestazione generica dell'insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti, considerata la natura vincolata di atti meramente esecutivi, quali sono il ruolo e la cartella di pagamento. Il principio, peraltro, vale per tutti gli atti amministrativi in generale, che esistono come tali allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentono comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'Amministrazione e la loro attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 giugno 2009 n. 13375);
in difetto di prova contraria, l'atto può essere persino posto a base della decisione, anche quando la Pubblica amministrazione che lo ha emesso è parte in causa (Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 2 marzo 2012 n. 3253).

La mancanza di sottoscrizione dell'iscrizione a ruolo e le sue conseguenze
La giurisprudenza formatasi in materia ha stabilito che solamente alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sono nulli (ai sensi degli articoli 42 e 56 del Dpr. 29 settembre 1973 n. 600) se non recano la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (Corte di cassazione, sezione V, sentenza 5 settembre 2014 n. 18758). Tanto premesso, risulta di tutta evidenza come le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 42 del Dpr n. 600/1973, secondo cui “l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione” e nel comma 4 dell'articolo 12 del menzionato Dpr, per il quale “la dichiarazione può essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata all'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione”, debbono necessariamente essere interpretate alla luce della disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 5-ter lettera e) del Dl 17 giugno 2005 n. 106. Essa prevede che le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del Dpr n. 602/1973 “si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti”.

La decisione
L'ordinanza in commento, pertanto, ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate ed ha cassato l'impugnata sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva disposto l'annullamento di cinque cartelle esattoriali per tributi di varia natura per difetto di prova da parte dell'Amministrazione finanziaria della sottoscrizione delle medesime. La Corte ha infatti osservato che “l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso”. Ciò posto, il Collegio ne ha poi inferito che, indubbia la riferibilità della cartella di pagamento all'Autorità da cui promana, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio “non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo”, in quanto:
• “l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge”;
• “il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria”.

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