Fisco e contabilità

La proroga dei preventivi «inciampa» sul riaccertamento

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

La proroga al 31 marzo del termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione inciampa con il riaccertamento dei residui. In tema di finanza locale, molte sono le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2018.

Le novità della manovra
Oltre alla proroga del blocco degli aumenti di aliquote e tributi (comma 37 dell’articolo 1 della legge 205/2017), le norme di maggiore impatto per Comuni e Province riguardano l'allentamento delle regole per l'equilibrio corrente. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono, infatti, avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare quote capitali dei mutui o prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento (comma 866). Resta, inoltre, confermata fino al 2020 la norma che consente l'utilizzo libero delle entrate da rinegoziazione del debito (comma 867). Alleggeriti poi gli obblighi di accantonamento minimo al fondo crediti dubbia esigibilità, che per il prossimo triennio 2018/20 scendono rispettivamente al 75, 85 e 95 per cento. Prorogato ancora di un altro anno il limite di ricorso all'anticipazione di tesoreria, che può essere attivata sino ai cinque dodicesimi delle entrate del penultimo esercizio precedente. Sul fronte risorse, sono state allentate le percentuali del fondo di solidarietà comunale assegnate ai fabbisogni standard e capacità fiscale e sono stati previsti contributi straordinari per gli interventi infrastrutturali degli enti locali. Per consentire la realizzazione di investimenti finanziati con avanzo e debito, sono poi state ampliate le maglie degli spazi finanziari, da attivare attraverso il patto di solidarietà nazionale.

Proroga e riaccertamento
La proroga del termine per approvare il bilancio di previsione 2018/20 deve però fare i conti con la variazione di bilancio che si rende necessaria a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, da ultimare entro il mese di marzo. Pur non essendo prevista una scadenza di legge, il riaccertamento ordinario va deliberato dall'organo esecutivo entro questo termine. L'articolo 227, secondo comma, del Tuel stabilisce infatti che la proposta del rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, da deliberare entro il 30 aprile, deve essere messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità, al quale devono aggiungersi ulteriori venti giorni assegnati dall'ordinamento all'organo di revisione contabile. Va inoltre tenuto conto del termine del 31 marzo per l'invio della certificazione finale in merito al rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2017, che richiede di aver completato il riaccertamento ordinario.
Nel caso in cui la deliberazione relativa al riaccertamento ordinario dei residui fosse approvata dalla giunta in data successiva a quella di deposito del bilancio di previsione ai consiglieri, ma prima della sua definitiva approvazione da parte del consiglio, la giunta sarebbe tenuta ad aggiornare lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al Documento unico di programmazione e al bilancio provvisorio in corso di gestione. Trattandosi di atto gestionale, la giunta, con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui (o con atto separato), modifica anche lo schema di bilancio depositato ai consiglieri e il Dup. Questo non determina la riapertura dei termini per il deposito dei documenti ai consiglieri. In tal caso, l'organo di revisione contabile esprime un nuovo parere di congruità e attendibilità sul Dup e sul bilancio di previsione.
Occorre pertanto prestare molta attenzione al calendario nella predisposizione e approvazione dei due principali atti contabili (bilancio e rendiconto) e tener conto delle implicazioni in termini di appesantimento dell'attività per i responsabili finanziari e i revisori dei conti.

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