Fisco e contabilità

Conto economico su misura e relazione di missione per i «grandi»

Il ministero del Lavoro, con la circolare inviata agli assessorati delle politiche sociali delle Regioni il 29 dicembre 2017, chiarisce alcuni aspetti dell’efficacia di alcune disposizioni introdotte con il Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017), nel periodo transitorio che accompagna gli enti non profit dall’entrata in vigore del decreto (3 agosto 2017) alla piena operatività della nuova normativa.

Gli Ets
Le indicazioni riguardano le organizzazioni che a oggi si possono considerare enti del terzo settore (Ets), ossia -come confermato nelle risposte date dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2018 - quelli iscritti nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e quelli iscritti nell’anagrafe Onlus (anche se per queste ultime è già stato preannunciato un intervento ad hoc). Assume particolare rilievo la previsione per la quale i bilanci d’esercizio di questi enti debbano essere già predisposti «nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 13», indipendentemente dal fatto che i bilanci non siano depositabili nel Registro unico nazionale del terzo settore, ancora non costituito.
L’articolo 13 del Codice del terzo settore richiede che gli Ets preparino il proprio bilancio d’esercizio in conformità a una modulistica predisposta dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, una volta sentito il Consiglio nazionale del terzo settore. I bilanci d’esercizio 2017, di prossima approvazione, dovrebbero, secondo una impostazione letterale del disposto, attenersi alle indicazioni di massima fornite dal Codice, pur in assenza degli specifici schemi di bilancio (e senza alcun deposito).

Piccoli e meno piccoli
Le disposizioni del Codice distinguono tra: enti piccoli, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220mila euro, ed enti non piccoli. Gli enti non piccoli predispongono un bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto «finanziario» e relazione di missione. Dagli schemi richiesti si evince che gli Ets non piccoli debbano predisporre un bilancio secondo il principio della competenza economica. Non sono fornite indicazioni sulla composizione dello stato patrimoniale che, tuttavia, dovrà fornire - come normalmente avviene - evidenza degli elementi dell’attivo, del passivo e della quota ideale di patrimonio netto.

Il rendiconto «finanziario»
Il rendiconto «finanziario» non deve essere concepito -coerentemente anche con l’orientamento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili- come un rendiconto di cui all’articolo 2425-ter del Codice civile, delle società di capitali. Più semplice pensare che il legislatore del Codice abbia utilizzato il termine in maniera atecnica, come si evince anche dal fatto che il Codice richieda di riportare nel prospetto «l’indicazione dei proventi e degli oneri». Il rendiconto finanziario dell’articolo 13 del Codice del terzo settore, perciò, è un «rendiconto gestionale», come si spera che sia poi chiarito, salvo revisioni correttive (possibili entro il 3 agosto 2018) della modulistica ministeriale. Si tratta di un conto economico che possa tenere conto delle peculiarità proprie delle organizzazioni non lucrative. La relazione di missione ha, per esplicita previsione, una triplice funzione: illustra le poste di bilancio, svolgendo un ruolo analogo a quello della nota integrativa nel bilancio delle società di capitali; illustra l’andamento economico e finanziario; illustra le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Gli Ets piccoli, secondo un principio modulare, presentano una rendicontazione più snella. Sono tenuti alla sola presentazione di un «rendiconto finanziario per cassa». Anche in questa circostanza, il termine rendiconto finanziario deve probabilmente essere concepito in modo più “elastico”, poiché il legislatore del Codice pensava con tutta probabilità a un rendiconto entrate e uscite, organizzato in base alla gestione degli enti. Si deve ancora osservare che per i piccoli enti non è prevista una informativa discorsiva.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©