Fisco e contabilità

Split payment dall’inserimento negli elenchi

La disciplina dello split payment si applica dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del dipartimento delle Finanze. Con un messaggio di ieri proprio il dipartimento ha confermato l'efficacia costitutiva degli elenchi split payment pubblicati sul sito, agli effetti dell'applicabilità temporale della disciplina sulla fatturazione a partire dal 1° gennaio 2018. La precisazione, in linea con la circolare delle Entrate 27/E/2017 e a tutela del legittimo affidamento degli interessati, è apprezzabile anche se ingenera dubbi sia sotto il profilo della corrispondenza dell'indirizzo alle norme di riferimento e amplifica la complessità operativa e il rischio di errore.

Il momento dell’inclusione nell’elenco
In relazione al primo aspetto si deve infatti considerare che l'impostazione del decreto Mef 23 gennaio 2015, integrato dal decreto 9 gennaio 2018, all'articolo 5-ter, anche se a posteriori, confermava la validità per il 2018 degli elenchi pubblicati il 19 dicembre 2017 che ormai non sono però più gli stessi. Inoltre il procedimento è complesso: diviene impossibile affidare la fatturazione a procedure automatizzate che consentano una normale gestione delle anagrafiche clienti. Si deve assumere come condizione il fatto che, per la fatturazione da parte dei fornitori, la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto cessionario nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle finanze.
Quindi ogni soggetto passivo Iva prima di emettere una qualsiasi fattura diretta ad un proprio cliente ente pubblico economico, fondazione e/o società partecipata da enti pubblici, cioè i soggetti indicati dall'articolo 17-ter, comma 1-bis del Dpr 633/1972, diversi dalle società quotate, dovrà preventivamente accedere al sito dedicato internet (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/), inserendo il codice fiscale del cliente, per comprendere se possa trattarsi di soggetti che rientrano o meno nella disciplina della scissione dei pagamenti e del caso da quando. L'unica agevolazione è costituita dalla possibilità di verifica del giorno di decorrenza dell'applicazione dello split payment a ciascun soggetto con l'inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di inclusione negli elenchi e di efficacia.

Decorrenza personalizzata
L'effetto è che la decorrenza di applicazione dell'obbligo di scissione dei pagamenti è personalizzata e verso uno stesso soggetto, nel corso del 2018, verranno emesse fatture senza scissione dei pagamenti, fino alla data in cui risulterà fuori dagli elenchi, e con split payment a decorrere dall'inserimento ed efficacia. Potrebbe accadere anche il contrario per coloro che, inseriti, ne dovessero uscire nel corso dell'anno e questo comporterebbe ulteriori disagi, posto che per risolvere il problema, per ogni fatturazione i fornitori dovrebbero consultare gli elenchi suscettibili di potenziali continue modifiche.

Nessuna certezza di necessaria uniformità viene pertanto garantita dal sistema che invece doveva essere assicurata dal principio dell'efficacia costitutiva degli elenchi e dalle regole transitorie di utilizzazione previste dall'articolo 5-ter, commi 3 e 4 del decreto 23 gennaio 2015 di attuazione dell'articolo 17-ter.

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