Fisco e contabilità

Province, partecipate e aziende speciali: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DELLE PROVINCE
In tutti i casi in cui il contenuto di un atto di spesa sia determinato obbligatoriamente dalla legge, lo stanziamento della relativa posta in bilancio non può essere determinato discrezionalmente in misura diversa. La posta, pertanto, quantificata secondo i criteri e le procedure di legge, in tale misura dovrà essere integralmente iscritta nel relativo programma finanziario di competenza. Di conseguenza, non appare corretta la soluzione di stanziare nella spesa corrente del bilancio di previsione 2018/2020 la posta relativa ai trasferimenti al bilancio dello Stato in una misura corrispondente alle entrate tributarie derivanti dall' imposta provinciale di trascrizione) e dalla R.C. Auto che si prevede di accertare nel 2018, e non per l'intero importo previsto dalle normative di riferimento (Dl 95/2012, 66/2014 e legge 190/2014).
SEZIONE DELLE AUTONOMIE - PARERE 30 GENNAIO 2018 N. 2/2018

SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO E CONFIGURAZIONE
La Sezione ritiene che, in virtù del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'articolo 2 del Dlgs 175/2016, devono essere qualificate come «società a controllo pubblico» quelle in cui «una o più» amministrazioni dispongono dei voti o dei poteri indicati nell'articolo 2359, numeri 1), 2) e 3) del codice civile. A queste, si aggiunge la fattispecie, ulteriore e autonoma, indicata al secondo periodo della lettera b) dell'articolo 2 sempre del Dlgs 175/2016. Mentre l'articolo 2359 del codice civile, infatti, considera «società controllate» quelle in cui «un'altra» società dispone dei voti o dei poteri (anche aventi fonte contrattuale) indicati ai numeri 1), 2) e 3) della ridetta disposizione, in virtù del combinato disposto delle lettere b) e m) dell'articolo 2 del Dlgs 175/2016 vengono qualificate come «società a controllo pubblico» quelle in cui «una o più» amministrazioni dispongono dei voti o dei poteri indicati nel codice civile (a cui si aggiunge la fattispecie ulteriore e autonoma, indicata al secondo periodo della lettera b) dell'articolo 2 del testo unico, del controllo avente fonte in norme di legge, statutarie o di patti parasociali che, per le decisioni sociali strategiche, richiedono il consenso unanime di tutti i soci). Questa lettura appare anche funzionale all'obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica del decreto, di assoggettare le società a controllo pubblico a disposizioni più stringenti rispetto a quelle rivolte agli organismi a mera partecipazione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE 24 GENNAIO 2018 N. 3/2018

COPERTURA DEI DISAVANZI DI UNA AZIENDA SPECIALE
Dall'interpretazione letterale dell'articolo 194, comma 1, lettera b) emerge che in relazione agli organismi costituiti da parte delle pubbliche amministrazioni, il legislatore non consente né prevede una indiscriminata riconoscibilità dei disavanzi come debiti fuori bilancio, ma ne subordina la possibilità a una serie tassativa di presupposti. Con specifico riferimento ai disavanzi di «consorzi, di aziende speciali e di istituzioni», infatti, la copertura (al fine di rispettare il pareggio del bilancio) può avvenire solo «nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi». L'azienda speciale (compresa quella consortile), inoltre, integra un soggetto giuridico autonomo rispetto all'ente o agli enti da cui promana, da inquadrarsi tra gli enti pubblici economici, in quanto tale escluso dall'ambito di applicabilità della procedura fallimentare.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE 24 GENNAIO 2018 N. 11/2018

COMPENSO ORGANO AMMINISTRATIVO
In relazione al vincolo di riduzione del costo dell'organo amministrativo previsto dal Dl 95/2012 (che stabilisce un tetto dell'80% rispetto al dato sostenuto nel 2013), nel caso in cui la base di partenza risulti pari a zero che tale limite debba essere prioritariamente individuato considerando l'onere sostenuto nell'ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo. Nel recuperare un parametro di riferimento storicamente determinato e nell'agganciare ad esso il vincolo imposto all'ente locale, si ritiene possa essere salvaguardata l'esigenza espressa dal legislatore di bloccare il trend di crescita dell'onere di cui trattasi. Questo computo, infine, deve essere contemperato con la massima quantificazione normativa attualmente disponibile di tale spesa imposta dall'articolo 11, comma 7, del Dlgs 175/2016 (euro 240.000) che, de iure condendo, dovrà limitare l'esercizio del potere regolamentare ministeriale.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE 5 FEBBRAIO 2018 N. 31/2018

ADESIONE AD ASSOCIAZIONE E SPONSORIZZAZIONE
Il contratto associativo è un contratto tipizzato, in quanto disciplinato, nei suoi aspetti essenziali, dal codice civile (articoli 14 e seguenti), la cui causa si identifica con il perseguimento di uno scopo comune, mediante lo svolgimento, in comune, di un'attività, contrariamente al contratto di sponsorizzazione per cui occorre farsi esclusivo riferimento alle elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali. Se pure sia la dicitura della norma (contenuta nel Dl 78/2010) sia la circostanza che si tratti di un contratto non normato consentano di interpretare in maniera ampia il contenuto della disposizione, non può non rilevarsi che la finalità principale del contratto associativo, perseguita dalle parti mediante la costituzione di un'associazione o l'adesione ad una associazione già costituita, sia obiettivamente diversa. Ciò rende alquanto difficoltoso estendere il divieto anche a tale ultimo contratto, tenuto conto che la norma che lo pone, poiché limita la generale capacità di diritto privato e l'autonomia negoziale delle amministrazioni pubbliche non può ritenersi inclusiva di fattispecie negoziali ulteriori rispetto a quelle espressamente menzionate.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE 5 FEBBRAIO 2018 N. 30/2018

INCENTIVO TECNICI E LIMITI RISORSE INCENTIVANTI
La lettura del nuovo comma 5-bis dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016, unita alla specialità della norma e ai puntuali limiti di spesa intrinseci al quadro normativo descritto, consentono a questo collegio di escludere il fondo di cui al comma 2 (anche per le quote assegnate ai dipendenti delle centrali uniche di committenza ai sensi del comma 2, terzo periodo, e comma 5) dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 23 del Dlgs 75/2013.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'UMBRIA - PARERE 5 FEBBRAIO 2018 N. 14/2018

INCENTIVO TECNICI E LIMITI RISORSE INCENTIVANTI
Si ribadisce l'impianto determinato dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 7/2017, secondo la quale le spese per incentivi tecnici non debbano gravare sul fondo per le risorse decentrate. Come previsto dalla legge 205/2017, infatti, dal 2018 gli incentivi dovranno essere ricompresi nel costo complessivo dell'opera.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - PARERE 2 FEBBRAIO 2018 N. 6/2018

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