Fisco e contabilità

Check-up dei revisori sul riaccertamento: al via i controlli

di Grazia Zeppa (*) - Rubrica a cura di Ancrel

È partito negli enti il riaccertamento ordinario dei residui, operazione propedeutica all'approvazione del rendiconto finanziario dell'esercizio 2017, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 228 del Tuel e dal punto 9.1. del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato annualmente, con un'unica delibera di giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione. Si rammenta che è sempre possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previo parere del revisore, effettuare un riaccertamento parziale dei residui prima del riaccertamento ordinario, al fine di consentire, ad esempio, una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario. La successiva delibera di riaccertamento dovrà prendere atto e recepire gli effetti di eventuali riaccertamenti parziali.
Di seguito si individuano le principali fasi di controllo e verifica che l'organo di revisione è tenuto ad effettuare sul riaccertamento dei residui.

1. Ammontare accertamenti e impegni
L'organo di revisione innanzitutto verifica a campione la corretta imputazione degli accertamenti e degli impegni assunti o reimputati nel 2017 non incassati e non pagati entro il 31/12. Dalla verifica deve risultare che: a) le entrate e le spese sono state regolarmente accertate ed impegnate in base a quanto stabilito dal Tuel e dal principio contabile applicato n. 4/2; b) i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2017, ma non incassate; c) i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

2. Reimputazione degli accertamenti e impegni e Fpv
Occorre verificare, altresì, che le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio 2017, siano correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni deve essere effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. In caso di reimputazione contestuale di entrate e spese correlate, come ad esempio nel caso di contributi a rendicontazione, non si deve procedere a costituire il fondo pluriennale vincolato. Non possono essere reimputati residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto 2016. Si segnala che il comma 880 dell'articolo 1 della legge 205/2017 dispone che le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 per finanziare spese relative a lavori pubblici e a procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017, purché l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente o disponga del progetto esecutivo degli investimenti completo del relativo cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiranno nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

3. Crediti di dubbia e difficile esazione
In fase di ricognizione annuale, l'ente individua formalmente i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, a fronte dei quali è tenuto ad effettuare un accantonamento al relativo fondo nell'avanzo di amministrazione. L'organo di revisione deve verificare la correttezza del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in base alle regole di cui al punto 3.3. e all'esempio n. 5 del principio contabile applicato n. 4/2.

4. Crediti riconosciuti assolutamente inesigibili
Il responsabile del servizio della gestione dell'entrata può operare lo stralcio dal conto del bilancio di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, trascorsi tre anni dalla scadenza, disponendo una riduzione di pari importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tal caso il responsabile finanziario può adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale e riclassificare il credito nello stato patrimoniale. I crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione stralciati dalle scritture finanziarie, dovrebbero opportunamente essere identificati in appositi elenchi allegati al rendiconto con indicazione del relativo ammontare. L'organo di revisione verifica in tal caso la correttezza della procedura seguita.

5. Crediti riconosciuti insussistenti
In caso di definitiva eliminazione dalle scritture e dal bilancio di crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito, l'organo di revisione verifica che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti sia adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale.

6. Debiti insussistenti o prescritti
Anche in caso di eliminazione dalle scritture e dal bilancio di debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta, l'organo di revisione è tenuto a verificare che il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza di un debito sia adeguatamente motivato. Se l'eliminazione o riduzione di un residuo passivo riguarda una spesa con vincolo di destinazione, l'economia conseguente deve mantenere, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo nell'avanzo di amministrazione.

(*) Dottore commercialista e revisore legale

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