Fisco e contabilità

I princìpi contabili guidano la correzione degli errori dello stato patrimoniale

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

La corretta applicazione del nuovo principio contabile economico-patrimoniale allegato n. 4/3 al Dlgs 118/2011 comporterà necessariamente un'attenta verifica dei valori di apertura 2017 e l'eventuale rilevazione di errori che derivano dalla «impropria» o «mancata» applicazione delle nuove regole. In linea generale, quando si verifica un errore, questo dovrà essere rilevato nel momento in cui è individuato e sono disponibili le informazioni e i dati per un suo corretto trattamento.
I riferimenti normativi che disciplinano questa problematica possono essere rinvenuti nel punto 4.28 del principio n. 4/3 che testualmente recita «...Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto…».
Ricordiamo che, normalmente, la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al valore del risultato economico più l'eventuale incremento della riserva per permessi da costruire, salvo proprio il caso di errori dello stato patrimoniale iniziale.

Conto «Rettifiche di valutazione»
La norma non individua in modo puntuale il conto utilizzabile per queste rettifiche ma, in analogia con le rettifiche iniziali di avvio della nuova contabilità, potrebbe essere individuato il conto «Rettifiche di valutazione». Il saldo del conto, che ricordiamo essere bifasico (cioè movimentabile sia in Dare che in Avere) confluirà poi nelle riserve dell'ente incrementando o diminuendo il valore del patrimonio netto, avendo l'accortezza di distinguere sempre le eventuali quote di riserva indisponibile.
In questa ipotesi, infatti, il Patrimonio netto finale risulterà pari a: Patrimonio netto iniziale +/- Risultato economico dell'esercizio +/- Riserva permessi da costruire +/- Saldo delle rettifiche.
Le variazioni intervenute dovranno essere poi oggetto di rilevazione in un apposito prospetto, da inserire nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto dell'ente, ove sarà descritto l'errore, indicando l'ammontare della correzione operata per ogni singola voce dello stato patrimoniale o del conto economico. Ciò anche nel rispetto dell'articolo 2427, comma 1, numero 22 quater) del codice civile.
La procedura individuata è coerente anche con quanto previsto dal nuovo Oic n. 29 che, nella sua nuova versione, si allinea alle indicazioni contenute nei principi contabili internazionali (IAS 8), richiamando la medesima distinzione ivi prevista, la quale vede gli errori rilevanti contrapposti a quelli irrilevanti.
Si ritiene che questa regola possa applicarsi anche successivamente al secondo anno di applicazione dei nuovi principi, in quanto la norma parla di “stato patrimoniale inziale”, riferendosi però a quello di apertura e non al SP derivante dalla prima applicazione dei nuovi principi.

Errori gravissimi
Occorre infine ricordare sempre che vi possono essere errori talmente rilevanti da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio. Questa ipotesi di invalidità deli atti, però, non si ritiene applicabile agli enti locali, per due ordini di motivi:
1) gli enti locali, secondo l'articolo 2 del Dlgs 118/2011 e del punto 1 del PC n. 4/3, redigono la contabilità economico-patrimoniale solo a scopi conoscitivi;
2) non vi è rilevanza fiscale o giuridica della contabilità economica e, quindi, la decisione di iscrivere le eventuali rettifiche non comporterà la violazione di norme imperative.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©