Fisco e contabilità

Via d’uscita anche per le multe

La rottamazione delle cartelle vale anche per le multe stradali e con regole in buona parte uguali (contenute sempre nel Dl 193/2016). Ma consente di risparmiare solo gli interessi e non evita il raddoppio della sanzione, che è caratteristico delle infrazioni al Codice della strada non pagate “in tempo”. Inoltre, non sono rottamabili le cartelle che nascono da infrazioni stradali di carattere penale (per esempio, la fuga dopo un incidente).

Il calcolo dei benefici

L’agevolazione riguarda solo gli interessi e non anche le sanzioni perché la somma da cui nasce il debito è essa stessa una sanzione e non un tributo. Inoltre, il Dl 193/2016 non prevede alcuna modifica delle norme del Codice della strada che determinano l’importo dovuto, in base soprattutto a quando viene pagato.
Così resta il principio generale (articolo 195 del Codice della strada) secondo cui per ogni infrazione ci sono un importo base-minimo e un massimo che è il suo quadruplo (con una differenza di qualche euro dovuta al meccanismo degli arrotondamenti). Nella maggior parte dei casi, è possibile pagare il minimo (il cosiddetto pagamento in misura ridotta) se si salda entro 60 giorni dalla notifica (con un ulteriore sconto del 30% per chi provvede entro cinque giorni). Sforato questo termine, diventa dovuto un importo che è la metà del massimo, cioè all’incirca il doppio del minimo (anche qui ci influiscono gli arrotondamenti). È in questo raddoppio che normalmente sta l’aggravio principale per chi ha multe stradali arretrate e la rottamazione lo lascia invariato.
Per avere un’idea delle cifre in gioco, prendiamo il caso di un’infrazione tra le più comuni e meno costose: il divieto di sosta “semplice” (cioè che non causi particolare pericolo o intralcio). Immaginiamo è uno commesso a inizio 2012, con verbale regolarmente notificato il 5 aprile dello stesso anno. All’epoca, la sanzione andava da un minimo di 39 a un massimo di 159 euro e non c’era ancora lo sconto del 30%, entrato in vigore a fine estate 2013. Il pagamento in misura ridotta, quindi, era di 39 euro; se esso non è stato effettuato o è stato eseguito in modo non corretto, dal 61° giorno successivo alla notifica il verbale è divenuto titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo e cioè 79,50 euro. Ad entrambe le cifre sono da aggiungere le spese di accertamento e di notificazione del verbale, che supponiamo pari a 14 euro (è un valore vicino a quelli stabiliti da molti Comuni). Dunque, dal 5 giugno 2012 il verbale è divenuto esigibile per una somma pari a 93,50 euro (79,50 + 14,00). A partire da tale data e fino alla trasmissione del ruolo all’agente della riscossione), la cifra sale del 10% per gli interessi previsti ogni semestre trascorso interamente (articolo 27 della legge 689/1981). Ora, supponendo che il ruolo sia stato trasmesso il 6 luglio 2016, i semestri interamente trascorsi sono otto, per cui gli interessi ammontano a 63,60 euro. È solo questa la somma che la rottamazione delle cartelle consente di risparmiare.
In totale, senza la rottamazione, l’esborso per sanzioni e interessi sarebbe stato di 157,10 euro, per arrivare poi a un totale complessivo si 172,41 aggiungendo l’aggio dovuto al riscossore (che a partire dal 2016 ammonta al 6% del capitale) e i 5,88 euro di spese di notifica della cartella. Con la rottamazione, il totale diventa 104,99 euro, per un risparmio del 39,11% rispetto alla cartella “piena”.

Il penale

In materia stradale, il Dl 193/2016 non consente di rottamare cartelle che riguardano sanzioni penali. Queste sono poche ma pesanti, come la guida in stato di ebbrezza a partire da 0,81 grammi/litro (mentre quella da 0,51 a 0,8 è “rottamabile” se accertata dal 30 luglio 2010 in poi, essendo stata depenalizzata da quella data). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente. C’è anche la guida senza patente; ma, se commessa dal 6 febbraio 2016, solo in caso di recidiva nel corso di un biennio.

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