Fisco e contabilità

Speciale Telefisco/6 - Esenzione Tasi per gli occupanti confermata per i fabbricati D

Per gli immobili in locazione è possibile diminuire l’Imu al 7,6 per mille e aumentare la Tasi da 0 al 2,4 per mille, rinunciando però alla Tasi dovuta dagli occupanti. Soluzione che il dipartimento delle Finanze – a Telefisco 2018 – ha confermato essere compatibile con il blocco dei tributi locali. Un orientamento che, di fatto, ribadisce quanto reso noto con la risoluzione 2/DF/2017.

Il chiarimento del 2017

Il dipartimento, in tale risoluzione, affronta il tema del blocco dei tributi rispondendo a un quesito circa la possibilità di diminuire l’aliquota Imu per i fabbricati produttivi (rientranti in particolare nelle categorie catastali D/1, D/2, D/4, D/6 e D/7) con corrispondente aumento dell’aliquota della Tasi.
Per il Mef l’intervento prospettato, diretto a una diversa redistribuzione delle aliquote Imu-Tasi con conseguente introduzione della Tasi, penalizzerebbe gli occupanti, determinando un maggiore prelievo tributario contrastante con il blocco dei tributi. Il dipartimento propone così una soluzione alternativa, consistente nell’assoggettare anche gli immobili dati in locazione alle nuove aliquote Imu (7,6 per mille) e Tasi (2,4 per mille), con rinuncia però da parte del Comune alla Tasi dovuta dagli occupanti.
Da qui il dubbio sulla fattibilità dell’operazione proposta, trattandosi di intervenire su un elemento strutturale del tributo (la soggettività passiva distribuita tra proprietario e occupante), con conseguente richiesta di ulteriori chiarimenti al Mef.

La conferma a Telefisco

I funzionari delle Finanze confermano quanto evidenziato con la risoluzione 2/DF/2017, facendo presente che l’ente dovrebbe prevedere per gli occupanti una specifica ipotesi di azzeramento dell’aliquota Tasi in base ai commi 676 e 683 della legge 147/2013. Quest’ultimo comma, in particolare, dispone che l’aliquota della Tasi può essere differenziata «in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili». Pertanto, la manovra ipotizzata, pur prevedendo un regime differenziato tra i soggetti passivi Tasi, vale a dire tra possessore e detentore, risulterebbe comunque in linea con le disposizioni normative in materia di Tasi. Senza perciò violare il principio costituzionale della riserva di legge prevista dall’articolo 23 della Costituzione ed esplicitato nell’articolo 52 del Dlgs 446/97, concernente la potestà regolamentare dell’ente.

I profili critici

La risposta non è del tutto persuasiva perché il comma 683, a rigore, non consentirebbe al Comune di intervenire sulla soggettività passiva del tributo, facoltà tra l’altro espressamente vietata proprio dall’articolo 52 del Dlgs 446/97. Peraltro la rinuncia del Comune alla quota Tasi dovuta dagli occupanti contrasterebbe anche con il comma 681 della legge 147/2013, che prevede una misura compresa dal 10 al 30%, senza possibilità di disporre una sorta di azzeramento “selettivo” che di fatto si tradurrebbe in una fattispecie di esonero solo per gli occupanti.

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