Fisco e contabilità

Speciale Telefisco/5 - Comuni fusi, parità di gettito al 2015

I Comuni oggetto di fusione possono deliberare aumenti di aliquote, ma a condizione che il gettito ottenuto con le nuove aliquote non sia superiore al gettito che i Comuni soppressi avevano nel 2015. È un altro dei chiarimenti resi dal dipartimento delle Finanze a Telefisco 2018.
I Comuni fusi sono stati oggetto di due interventi normativi, volti a permettere l’applicazione di un’unica aliquota, in luogo di quelle esistenti prima della fusione.

Tributi e tariffe differenziati
Il primo riguarda l’articolo 1, comma 132 della legge 56/2014, che prevedeva la possibilità per i Comuni risultanti da una fusione di mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascun territorio degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato nel nuovo Comune, ma solo in caso di istituzione dei municipi. In assenza di municipi – e in vigenza di blocco – i Comuni soppressi con aliquote differenziate si trovavano in una situazione di stallo, non potendo né aumentare né mantenere le aliquote preesistenti.
Il problema è stato risolto dall’articolo 21, comma 2-ter, del Dl 50/2017, che ha riscritto il comma 132, eliminando il riferimento ai municipi e prevedendo la possibilità per tutti i nuovi Comuni di mantenere tributi e tariffe differenziati non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo Comune, con l’ulteriore precisazione che questo termine quinquennale è sospeso negli anni di vigenza del blocco. Non essendo previsto alcun riferimento alla data di costituzione del nuovo Comune, la norma si deve intendere applicabile anche ai Comuni fusi negli anni passati, sicché se il nuovo Comune è nato nel 2014 lo stesso potrà mantenere le aliquote presenti nei Comuni soppressi per otto anni.

Aliquota unica
Se il nuovo Comune invece intende applicare un’aliquota unica, la legge offre la possibilità di farlo, ma a condizione che sia rispettata la «parità di gettito». Nella risposta a Telefisco 2018 il dipartimento precisa che il gettito da non superare è quello riferito al 2015, cioè quello risultante prima del blocco disposto dalla legge 208/2015. Ad avviso del Mef, della dimostrazione del rispetto del vincolo è «opportuno darne atto nelle stesse delibere di determinazione delle tariffe e delle aliquote oltreché in quella di approvazione del bilancio di previsione non essendoci in merito indicazioni univoche che possano essere desunte dal dettato normativo».
Circa le modalità di calcolo non vengono fornite indicazioni specifiche, ma si ritiene che il Comune possa, ad esempio ai fini Imu, ricavare la base imponibile 2015 dei singoli Comuni soppressi dai versamenti di quell’anno e poi applicare al totale di quella base imponibile (e non a quella del 2017) le aliquote che garantiscono un gettito pari alla sommatoria di quelle dei Comuni soppressi.

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