Fisco e contabilità

Anche sull’invio della delibera consigliare in molti non hanno fatto in tempo

di Ettore Jorio

Una particolarità dell'iniziativa legislativa - che ha invero suscitato qualche ulteriore perplessità, tanto da dissuadere alcuni enti a non «approfittare» della ghiotta occasione - è stato l'adempimento conseguenziale alla trasmissione della delibera consiliare, contenente la richiesta di accedere alla rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio già in essere. Al riguardo, è stato individuato, in entrambe le fattispecie disciplinate dai Commi 849 e 889, concesso «il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della (predetta) deliberazione» del consiglio per perfezionare l'approvazione della rimodulazione/riformulazione dello strumento di rientro del disavanzo complessivo dell'ente, da corredare del parere dell'organo di revisione. In molti casi una tale prescrizione ha ingenerato una ulteriore difficoltà operativa, atteso che sono stati in tanti a stimare e individuare nel 2 marzo 2018 la scadenza complessiva per rielaborare il piano di riequilibrio. Anche qui una generale sottovalutazione da parte di alcuni Comuni unita a una lettura ingenerosa del legislatore che, prescindendo dal termine massimo fissato nel comma 849 a tutto il 31 luglio 2018, ha distratto taluni dalla opportunità per le pubbliche amministrazioni locali di poter differire l'efficacia dei propri atti amministrativi a partire da un termine futuro rispetto alla loro pubblicazione.

Conseguenze specifiche per le due possibilità
Il tutto con la conseguenza che, nell'ipotesi di: a) rimodulazione/riformulazione successiva al mancato riaccertamento straordinario dei residui (comma 849) l'adempimento sarebbe stato da perfezionarsi entro e non oltre il 31 luglio 2018; b) rimodulazione/riformulazione di cui al comma 849, ovverosia con piano di riequilibrio presentato ovvero approvato la scadenza sarebbe stata da individuarsi, rispettivamente, sino alla sua eventuale bocciatura ovvero ad libitum. Più precisamente, allorquando non fossero intervenuti atti formali del magistrato contabile di accertamento di grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati nel piano originario, accertati nell'ambito delle procedure di controllo, ordinarie (148-bis del Tuel) e specifiche (243-quater del Tuel), per come previste nei commi 850 e 889, ultimo periodo. Un accertamento cui potrebbero fare seguito, nell'ipotesi di reiterazione, l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del Dlgs 149/2011 sino ad arrivare alla nomina prefettizia di un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e il perfezionamento della procedura di scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del Tuel.

Considerazioni conclusive
A ben vedere, il legislatore di fine anno ha fornito alcuni strumenti utili a pervenire - a condizione che i Comuni ne facciano un buon uso tecnico - alla bonifica del sistema autonomistico locale e, quindi, a garantire la buona amministrazione, necessaria ad assicurare ovunque le funzioni fondamentali, altrimenti minacciate, e a impedire la generazione di un ulteriore debito pubblico. Proprio per questo, una doverosa sollecitazione al legislatore che verrà nel senso di consentire, attesi i tempi ristrettissimi fino a oggi concessi, un rinnovato accesso alle chance, magari tali da fare combaciare il tutto con la scadenza del 31 luglio 2018 fissata, solo per alcuni Comuni, nel comma 849.

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