Fisco e contabilità

Sugli equilibri di bilancio il peso della cassa vincolata

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

La gestione della cassa vincolata rileva ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla corretta determinazione del risultato di amministrazione, e della reale situazione finanziaria dell'ente. A ribadirlo da ultimo è la deliberazione 215/2017 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Molise, che analizza gli elementi di grave irregolarità contabile emersi dall'esame del questionario sul rendiconto 2015 di un Comune.

Utilizzo condizionato
La specifica destinazione delle risorse rappresenta a parere dei magistrati una sorta di condizione apposta al loro utilizzo, in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata. L’«irreversibilità» della destinazione sottrae dunque definitivamente all'ente la disponibilità delle risorse, anche sotto il profilo della gestione di cassa. Una corretta evidenziazione contabile delle entrate con specifico vincolo di destinazione è legata all'esigenza di avere un’adeguata ricostruzione, da parte dell'ente, della cassa vincolata, unita a strumenti e procedure idonei a rilevare le relative movimentazioni. Per questo motivo, nel regolamentare la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema contabile, tra i primi adempimenti richiesti agli enti locali, per applicare correttamente l'articolo 195 del Tuel, è stato previsto che «all'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione, o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunichino formalmente al proprio Tesoriere l'importo degli incassi vincolati al 31 dicembre 2014» (Allegato n. 4/2, Dlgs 118/2011, «principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» punto 10.6 sulla «determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015»). La sezione delle Autonomie (deliberazione 4/2015) aveva già avuto modo di osservare che, prima della riforma, «la disciplina relativa all'individuazione delle entrate vincolate e al loro utilizzo temporaneo in termini di cassa di cui al Dlgs 267 del 2000 era alquanto lacunosa» poiché «nella concreta applicazione delle norme» ci «si incentrava sul corretto modo di prestare osservanza al principio di unità del bilancio». Una «scarna disciplina di dettaglio, da un lato, e la mancanza di indici sicuri atti ad individuare le entrate vincolate che facevano eccezione alla richiamata regola, dall'altro, hanno favorito diffuse incertezze sull'interpretazione del medesimo principio». Le incertezze sui «vincoli sotto il profilo della competenza si sono riflesse sul piano dei vincoli rilevanti in termini di cassa» ed hanno portato a «diffuse irregolarità», concretizzatesi «nel mancato rispetto dell'obbligo di ricostituzione delle somme vincolate, utilizzate in termini di cassa spesse volte ben oltre i limiti consentiti dalla legge».

Doppio vincolo
I giudici contabili analizzano dunque i principi chiave del tema. Occorre distinguere tra:
• entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall'articolo 180, comma 3, lettera d) del Tuel, riferite a vincoli derivanti dalla legge, da trasferimento o da indebitamento;
• entrate vincolate in base all’articolo 187, comma 3-ter, lettera d), cioè derivanti da risorse accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione, ed entrate con vincolo di destinazione generica.
Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli articoli 195 e 222 del Tuel, per quanto riguarda i vincoli di cassa. Queste risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l'esatta determinazione dell'avanzo vincolato. Pertanto le entrate vincolate indicate dall’articolo 180, comma 3, lettera d) possono essere utilizzate, in termini di cassa, anche per il finanziamento di spese correnti, previa deliberazione della giunta, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile, e cioè entro il limite massimo dei tre dodicesimi (cinque dodicesimi fino al 31 dicembre 2018) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli del bilancio. I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2, punto 10.2 del Dlgs n. 118 del 2011).

La delibera 215/2017 della Corte dei conti, sezione di controllo per il Molise

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